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(Versione stampabile)  

Circolare - 15/03/2020

INPS - Sospensione adempimenti e versamento dei contributi previdenziali ex zona rossa e aziende settore turismo

Con la Circolare n. 37 del 12 marzo 2020 (in allegato), l'Inps fornisce indicazioni in ordine alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del D.L. n. 9/2020. In particolare, si tratta delle aziende operanti al 23 febbraio nei comuni della ex zona rossa (Lodigiano e comune di Vo in Veneto) e le imprese turistiche ovunque  in Italia).

Per i soggetti operanti nei Comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 la sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti con scadenza nel periodo 23 febbraio - 30 aprile. L’Inps attribuirà in automatico il codice di autorizzazione “7H”, mentre nel flusso Uniemens i contributi sospesi saranno indicati con l’apposita causale a credito N966. La ripresa avverrà dal 1° maggio, con possibile rateizzazione fino a cinque rate.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, la sospensione è valida dal 2 marzo al 30 aprile 2020. L’Inps attribuirà il codice di autorizzazione “7L” ed per la denuncia contributiva queste aziende indicheranno i contributi sospesi utilizzando la causale a credito N967. I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

Nel caso in cui i datori di lavoro usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. L’Inps precisa, però, che se il datore di lavoro o il committente sospende il versamento della contribuzione, ma contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento.

Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateazione nei confronti dell'Istituto.

La sospensione prevista dal citato decreto-legge riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UniEmens, ma nel caso di aziende con più unità produttive – all’interno ed al di fuori dei territori colpiti dall’evento – permane l’obbligo di trasmissione della denuncia Uniemens, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree sopra indicate.

La sospensione prevista dall’art. 5 del D.L. 9/2020 riguarda anche i liberi professionisti e i committenti che versano alla gestione separata.

E’ sospeso anche il versamento dei datori di lavoro domestici dei contributi relativi al 1° trimestre 2020 o dovuti per cessazione del rapporto di lavoro per la sola zona rossa.


Sito di provenienza: Confindustria Cuneo - https://www.confindustriacuneo.it