Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
(Versione stampabile)  

Circolare - 31/03/2020

Indennità 600 euro per lavoratori autonomi, partite IVA, co.co.co. e stagionali e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione

Con la pubblicazione della Circolare INPS n.49/2020 sono state fornite le istruzioni in merito alle indennità di sostegno al reddito, introdotte dal Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Per queste categorie, è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020,  pari a 600 euro.

La prestazione non concorre alla formazione del reddito e, per il periodo di fruizione dell’indennità, non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

1. Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai fini dell’accesso all’indennità non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO

L’indennità è a favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. La prestazione è riconosciuta alle categorie di lavoratori citati, a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata. Tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.

3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente. L’indennità è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui rapporto di lavoro sia cessato con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle riportate nella circolare allegata.

4. Indennità ai lavoratori del settore agricolo

L’indennità è riconosciuta in favore degli operai agricoli a tempo determinato purché abbiano svolto,  nell’anno 2019,  almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

5. Indennità lavoratori dello spettacolo

E’ prevista l’indennità anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, purchè siano iscritti al Fondo, non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui derivi, nel 2019, un reddito non superiore a 50.000 euro. Non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

 

I destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all'INPS,  in via telematica, a partire dal 1° aprile, utilizzando i consueti canali telematici: PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo); SPID di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS).

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 

Le indennità non sono cumulabili tra loro e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Sono inoltre incompatibili con: le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza privati, l’APE sociale , l’assegno ordinario di invalidità 

I collaboratori coordinati e continuativi possono accedere alla l’indennità di disoccupazione DIS-COLL, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, anche se hanno fruito della indennità di 600 euro in quanto il bonus per i liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile e cumulabile con la DIS-COLL.

Stessa cosa per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo che fruiscono della indennità di disoccupazione NASpI.

 

Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Segnaliamo,  infine,  che il termine di 68 giorni - legislativamente previsto a pena di decadenza per la presentazione delle domande di NASpI e di DIS-COLL – è prorogato di ulteriori 60 giorni, con il conseguente ampliamento del termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

La proroga del termine di presentazione delle domande di indennità NASpI e DISCOLL è prevista per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.


Sito di provenienza: Confindustria Cuneo - https://www.confindustriacuneo.it