Circolare - 23/04/2020
Di seguito si riportano le domande sottoposte dalle aziende in merito al DL Liquidità, alle quali Confindustria Cuneo ha fornito risposta durante il webinar "Misure straordinarie per la liquidità delle imprese - domande e risposte sul DL Liquidità" del 22 aprile u.s.
1. I finanziamenti erogati con il ricorso al contributo Nuova Sabatini sono soggetti alla moratoria di legge?
Certo, anche i finanziamenti erogati a fronte di agevolazioni pubbliche sono soggetti alla moratoria prevista dall’art. 56 del DL Cura, pertanto le imprese che hanno in essere finanziamenti per l’acquisto di beni strumentali, collegati a pratiche Nuova Sabatini, possono richiedere la sospensione delle rate fino al 30 settembre 2020. Infatti, il comma 6 dell’art. 56 del DL Cura Italia prevede che i finanziamenti erogati, in tutto o in parte, con fondi di soggetti terzi vengono sospesi senza preventiva autorizzazione da parte di tali soggetti. Il gestore del finanziamento dovrà dare comunicazione all’ente agevolante che entro 15 giorni potrà fornire eventuali integrazioni delle modalità operative.
2. Qual è la normativa di riferimento per la posticipazione delle scadenze dei crediti commerciali insoluti?
E’ la moratoria ABI che permette la possibilità di allungare le scadenze a breve termine fino a 270 gg (possono essere anche relativi ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca), mentre la moratoria di legge (ex art. 56 DL Cura Italia) prevede la sospensione della revoca delle linee a breve termine fino al 30 settembre 2020.
Abi ha però segnalato che, non essendo chiara la disposizione dell’art. 56 al secondo comma lettera a), volontariamente alcuni istituti hanno in alcuni casi sospeso le scadenze per evitare gli insoluti.
3. Le diverse garanzie del Fondo previste dal DL Liquidità sono tra di loro cumulabili?
Sì, confermiamo la cumulabilità delle diverse garanzie previste dall’art. 13 del DL liquidità, pur nel rispetto dei limiti previsti dalle singole misure e del plafond massimo garantibile per ogni impresa.
4. Si possono richiedere più finanziamenti a diverse banche con le garanzie del Fondo? Anche per quanto riguarda i finanziamenti da 25.000 euro, se non superano il 25% del fatturato annuo?
Sì, è possibile richiedere i finanziamenti assistiti dalle garanzie pubbliche a più istituti con cui l’impresa lavora abitualmente, sempre però nel rispetto dei criteri previsti dal DL Liquidità. Anche per la garanzia del 100% su un finanziamento massimo di 25.000 € è possibile richiedere il finanziamento a più banche, pur rispettando il limite massimo di finanziamento richiedibile per questa tipologia di garanzia, ovvero per un importo complessivo pari al 25% del fatturato annuo e comunque per un massimo di 25.000 €. Facciamo alcuni esempi:
5. Non avendo ancora chiuso il bilancio al 31/12/2019 quali parametri di fatturato o di costo del personale devo utilizzare per calcolare l'importo del finanziamento?
Per l’accesso alla garanzia del Fondo a copertura del 100% per finanziamenti fino a 25.000 euro occorre fare riferimento ai ricavi dell’ultimo bilancio depositato, o ultima dichiarazione fiscale presentata. Pertanto, se il bilancio 2019 non è ancora stato depositato, occorre fare riferimento ai dati del 2018.
Le altre tipologie di garanzie erogate dal Fondo e previste dal DL liquidità all’art. 13 fanno invece riferimento ai seguenti criteri:
In tali casi, il Fondo ha chiarito verbalmente che se non c’è il bilancio 2019 depositato, si fa riferimento al bilancio approvato in assemblea o dal cda, oppure da prospetto contabile che l’azienda metterà a disposizione.
6. Le misure previste dal DL Liquidità prevedono che gli istituti di credito siano obbligati a erogare il credito alle imprese richiedenti i finanziamenti?
No, il DL non obbliga le banche a erogare i finanziamenti richiesti dalle imprese. Tuttavia, esse dovranno operarsi ad applicare sistemi di valutazione del merito creditizio al fine di semplificare le operazioni di istruttoria e velocizzare il più possibile i tempi di erogazione dei finanziamenti, soprattutto per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia al 100%. In tal caso, l’istruttoria sarà semplificata e verterà sugli aspetti:
Formali, per la verifica della correttezza e completezza della documentazione presentata
L’azienda non deve avere esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili, scadute o sconfinanti deteriorate precedenti al 31 gennaio 2020, oppure prima del 31 dicembre 2019 siano ammesse alla procedura del concordato di continuità, o accordi di ristrutturazione o piani attestati.
7. Quali sono le tempistiche previste, nel secondo caso di garanzia, per ottenere un riscontro da parte del Fondo di garanzia per le PMI?
Non vi sono tempi prestabiliti. Le risposte da parte del Fondo possono dipendere dalla celerità di adempimento delle procedure da parte degli istituti di credito e del Fondo stesso, i quali stanno definendo in questi giorni la modulistica e le procedure per le altre garanzie diverse dalla garanzia a copertura del 100% e per richieste fino a 25.000 €, che è una misura già operativa dal 17 aprile u.s.
Si segnala, tuttavia, che sul sito del Fondo (https://www.fondidigaranzia.it/) è possibile visualizzare il calendario aggiornato delle sedute del Consiglio di gesione del Fondo che valuta le richieste di garanzia pervenute. Nelle ultime settimane le sedute del Consiglio vengono programmate indicativamente ogni 3-4 giorni.
8. Quali sono i tempi reali in cui le banche sapranno come muoversi rispetto alla gestione delle misure previste dal DL Liquidità?
La garanzia erogata sui finanziamenti fino a 25.000 € è una misura già operativa. Infatti, a partire dal 17 aprile le imprese possono rivolgersi ai propri istituti di credito facendo richiesta del finanziamento e compilando l’Allegato 4-bis per la richiesta della garanzia erogata dal Fondo. Secondo quanto comunicato da Medio Credito Centrale la banca dovrà solo effettuare una verifica formale sul cliente in quanto la garanzia pubblica è a copertura del 100% e trasmettere il modulo compilato dall’impresa al Fondo che effettuerà le verifiche sul rispetto dei criteri previsti dalla normativa e erogare il finanziamento in automatico.
Nei prossimi giorni Medio Credito Centrale dovrebbe mettere a disposizione di banche e imprese la piattaforma anche per la richiesta delle altre tipologie di garanzie del Fondo previste dal decreto.
9. È possibile richiedere la garanzia del Fondo anche per finanziamenti già in essere?
Sì, è possibile richiedere la garanzia del Fondo PMI a copertura massima dell’80% (90% in riassicurazione) anche a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario a m/l termine o consolidamento di linee a breve termine, purché il finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo del finanziamento a m/l termine, oppure dell’utilizzato nel caso del consolidamento delle linee a breve termine, al momento della rinegoziazione.
10. Gli aiuti concessi attraverso le garanzie pubbliche sono cumulabili ai sensi dei regolamenti “de minimis”?
Le garanzie del Fondo previste dal DL Liquidità sono considerate delle agevolazioni e quindi sono aiuti di stato che sono concessi secondo lo schema del Temporary Framework, recentemente approvato dalla Commissione Europea, che prevede l’ammissibilità degli aiuti concessi da uno Stato Membro alle imprese in questo periodo di crisi causata dalla diffusione del Covid-19. Lo schema è utilizzabile fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe. Tali aiuti non vanno quindi a cumularsi con i regimi di aiuto preesistenti, come ad esempio gli aiuti de minimis o in esenzione. Pertanto, gli aiuti previsti dal DL Liquidità non vanno a impattare sul plafond del de minimis delle imprese.
11. Per la garanzia del Fondo al 100% su finanziamenti fino a 25.000 euro, a quanto ammonta il "tasso calmierato" applicato dagli istituti bancari? Nel caso della garanzia a copertura del 90% per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, quant’è il tasso di interesse richiesto?
Il DL Liquidità ha previsto, solo per la tipologia di garanzia a copertura del 100% di finanziamenti fino a 25.000 €, un tetto massimo di tasso di interesse applicabile dall’istituto di credito. Tale tasso “calmierato” deve tener conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e comunque non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi (oggi all’1,034%), maggiorato della differenza tra il CDS - Credit Default Swap banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, più uno spread dello 0,20%. Si tratta comunque di un calcolo basato su tassi fortemente volatili, che possono cambiare ogni giorno. Attualmente il tasso massimo applicabile si aggira intorno all’1,96%. Medio credito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia PMI, ha comunicato di voler pubblicare nei prossimi giorni un aggiornamento costante di tale tasso massimo applicabile. Per i restanti casi di garanzie del Fondo previsti dal DL Liquidità, non sono indicati dei tassi massimi applicabili dagli istituti di credito: il costo del finanziamento verrà negoziato tra le parti come per ogni altra richiesta di credito da parte delle imprese.
12. In riferimento alla Garanzia Sace dove si dice "qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al fondo di Garanzia per le PMI" cosa significa? L’importo massimo garantito per singola impresa è stato elevato a 5 milioni di euro. Cosa succede se l’impresa esaurisce il proprio plafond? Può ancora accedere alle garanzie pubbliche?
L’accesso alla garanzia SACE per le PMI è possibile nel caso in cui l’impresa abbia esaurito il proprio plafond disponibile sui finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia. Ovvero, quando l’impresa non può più richiedere ulteriori garanzie al Fondo in quanto ha già esaurito l’importo massimo di garanzie pari a 5 milioni di euro. Per contro l’impresa che abbia già esaurito il proprio plafond di 5 milioni di euro, non potrà richiedere nuove garanzie al Fondo, ma avrà la possibilità di accedere alla garanzia SACE.
13. A quanto ammontano le commissioni a SACE e Medio Credito sulle garanzie previste dal DL Liquidità?
Le garanzie erogate dal Fondo Centrale di Garanzia PMI sono completamente gratuite, per le richieste effettuate fino al 31 dicembre 2020.
Le commissioni annuali dovute alle imprese per il rilascio delle garanzie SACE sono pari a:
14. La previsione di gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali vale solo per le garanzie SACE?
Sì, uno dei criteri da rispettare per ottenere la garanzia SACE riguarda la garanzia dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Tale criterio non è previsto per le garanzie erogate dal Fondo di Garanzia PMI.
Confindustria considera tale previsione eccessiva e incoerente, perché si tratta di materia ampiamente disciplinata da normativa specifica e non si capisce come questa disposizione si colleghi con questa. Confindustria chiederà di rimuovere tale requisito nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto.
15. Nel DL Liquidità sono previste misure specifiche per le imprese costituite dopo il 31 dicembre 2019?
Il DL Liquidità non prevede specifiche misure a sostegno della liquidità delle imprese neo-costituite. In linea generale queste possono accedere alle garanzie previste per tutte le imprese. Tuttavia, stiamo ancora verificando con Medio Credito Centrale se le start-up abbiano concretamente la possibilità di utilizzare tali strumenti.
Restano comunque percorribili le operazioni garantite dal Fondo già in essere prima della pubblicazione del DL Liquidità, come ad esempio le garanzie per le start-up innovative, le operazioni di micro-credito e le operazioni di rischio tripartito.
16. Per eventuali errori di segnalazione in centrale rischi da parte degli istituti bancari quali sono i tempi di rettifica che gli stessi devono rispettare?
Se ci sono errori nelle segnalazioni trasmesse, gli intermediari devono inviare subito le relative rettifiche.
La CR acquisisce le rettifiche e le comunica immediatamente a tutti gli intermediari che avevano ricevuto l’informazione errata. Il processo di aggiornamento è continuo; ne consegue che i dati presenti negli archivi della CR possono subire variazioni anche in intervalli di tempo minimi.
Solo gli intermediari possono rettificare i dati segnalati; essi sono infatti i titolari dei rapporti con la clientela e dispongono della relativa documentazione. La Banca d’Italia non può modificare di propria iniziativa le segnalazioni ricevute.
In caso di contestazione, il cliente può presentare un reclamo inviando una lettera raccomandata A/R o un’email all’Ufficio Reclami dell’intermediario, che è tenuto a rispondere entro 30 giorni. Se l’Ufficio Reclami non risponde o la risposta non è soddisfacente, il cliente può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide sul singolo caso.
Il cliente che intende segnalare un comportamento irregolare o scorretto da parte di una banca o di una società finanziaria può anche presentare un esposto alla Banca d’Italia.