Circolare - 26/05/2020
Si segnala che il 22 maggio u.s. ABI - Associazione bancaria Italiana e Confindustria hanno rinnovato un Addendum all'Accordo per il Credito 2019 che prevede l'estensione della moratoria alle grandi imprese e il miglioramento delle condizioni di accesso e dei benefici ottenibili (anche in termini di costo) per le imprese di ogni dimensione. Inoltre, il suo utilizzo non comporta un incremento automatico del rischio di credito dell'impresa (peggioramento del rating).
L’Addendum estende esplicitamente la moratoria dei finanziamenti prevista dall’Accordo in favore delle imprese di grandi dimensioni che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza sanitaria Covid-19. In precedenza, le grandi imprese potevano beneficiare di una sospensione dei finanziamenti, ma solo sulla base di una scelta discrezionale da parte delle singole banche nell’ambito delle condizioni migliorative che le stesse potevano applicare rispetto alle previsioni dell’Accordo.
L’Addendum prevede inoltre, sia per le PMI che per le grandi imprese, che:
Con specifico riguardo alle PMI che si siano avvalse della moratoria di legge di cui all’articolo 56 del DL Cura Italia, si sottolinea la possibilità per le stesse di verificare con gli istituti di credito l'ottenimento di sospensioni più lunghe e vantaggiose sulla base dell’Addendum.
L'EBA (European Banking Authority) ha previsto criteri di flessibilità nella classificazione delle moratorie, in base ai quali moratorie pattizie (come quelle all'interno dell’Accordo per il credito 2019, dell’Addendum del 6 marzo e dell’Addendum del 22 maggio) possano, al pari di quelle di legge, non essere considerate come misure di tolleranza (forbearance measures) e quindi non comportare un automatico incremento del rischio di credito dell'impresa (peggioramento del rating).
Secondo le linee guida, banche e intermediari finanziari non dovranno pertanto riclassificare automaticamente l'impresa destinataria della misura di sospensione - così come invece previsto dall'attuale normativa in tema di default e IFRS9 - anche se non sono sollevate dall'obbligo di valutare la capacità di adempimento della stessa impresa alla ripresa del piano di rimborso del prestito.
Per beneficiarie dell’effetto sopra indicato ai fini prudenziali, le linee guida EBA precisano che banche devono rispettare alcune condizioni, tra cui non applicare una variazione del tasso di interesse, ma solo un eventuale remunerazione per la banca dei costi sostenuti per effettuare la sospensione.
Si intendono comunque ricomprese e coperte dall’Addendum eventuali iniziative che singole banche abbiano avviato precedentemente alla sua adozione, con caratteristiche analoghe e rispondenti alle linee guida EBA.
Le misure previste dall’Addendum del 22 maggio potranno essere richieste fino al 30 giugno 2020. Tale termine è espressamente indicato nelle linee guida dell’EBA e potrà essere prorogato sulla base delle indicazioni delle Autorità di vigilanza bancaria.
Confindustria chiederà all’EBA una proroga, ma raccomandiamo, visti i tempi stretti, di procedere con la massima tempestività a prendere contatto con le banche ai fini dell’ottenimento della moratoria prevista dall’Addendum.
Inoltre, ricordiamo, come previsto dall’Accordo, che si tratta di una moratoria pattizia e che non vi è alcun automatismo nella sua concessione da parte delle banche.
Le banche già aderenti all’Accordo saranno automaticamente inserite, salvo diversa comunicazione all’ABI, nell’elenco degli intermediari aderenti all’Addendum del 22 maggio.
In allegato la Circolare ABI e il testo dell'Addendum all'Accordo per il crrdito del 22 maggio.