Circolare - 23/11/2020
"Fondo Rilancio" per startup e PMI innovative: definite le modalità di intervento
Il 19 novembre è entrato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che istituisce il “Fondo Rilancio” (previsto dall’articolo 38 comm. 3 del DL Rilancio) stabilendo le imprese target e le modalità di intervento.
Imprese target
Potranno accede al Fondo, startup e pmi innovative segnalate da investitori regolamentati e/o degli investitori qualificati e che siano già state oggetto di investimento da parte di tali investitori, in data non antecedente a sei mesi prima dell’entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) o che stiano effettuando un round di investimento unitamente al Fondo Rilancio.
Le imprese oggetto di investimento dovranno soddisfare tutte le caratteristiche seguenti:
- avere la sede legale in Italia e svolgere effettivamente la loro attività o programmi di sviluppo in Italia;
- avere concrete potenzialità di sviluppo, dimostrabile attraverso il rispetto di almeno uno dei seguenti criteri:
- una crescita dei ricavi, dei clienti o degli utilizzatori dei servizi nei dodici mesi antecedenti l’effettuazione dell’investimento da parte del Fondo;
- un sostenibile piano industriale triennale approvato dal competente organo amministrativo;
- presenza di contratti o partnership strategiche;
- presenza di brevetti depositati con potenzialità di sfruttamento industriale, nonché in una eventuale fase di ricerca e sviluppo, sulla base della validazione della tecnologia proposta;
- non presentare procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati;
- superare le verifiche di gestione del rischio da parte di CDP Venture Capial Sgr.
Il Fondo Rilancio investirà tendenzialmente per il:
- 70% in imprese nelle quali abbiano co-investito investitori qualificati;
- 30% in imprese nelle quali abbiano co-investito investitori regolamentati.
Fast track
Il Fondo Rilancio nei primi sei mesi di attività selezionerà le imprese dando precedenza a quelle che:
- siano state ammesse all’agevolazione di Smart&Start;
- abbiano subito una riduzione dei ricavi, nel primo semestre del 2020, di almeno il 30% rispetto ai ricavi ottenuti nel primo semestre o nel secondo semestre dell’anno 2019, dimostrabile attraverso una situazione contabile gestionale approvata dal competente organo amministrativo.
Tipologia di intervento
Gli investimenti iniziali del Fondo Rilancio nelle imprese target saranno effettuati tramite lo strumento del finanziamento convertendo3, mentre gli eventuali investimenti successivi saranno realizzati mediante investimenti di equity.
Investimento massimo
Il Fondo Rilancio potrà investire fino a quattro volte l’investimento effettuato dagli investitori regolamentati e/o dagli investitori qualificati e comunque non oltre € 1.000.000 per singola impresa.
Dotazione
200 milioni di euro.
Operatività
CDP venture capital sgr, dopo il passaggio e l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del regolamento, attiverà un portale dedicato per le segnalazioni di startup e PMI innovative da parte degli investitori.