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Andrea Corniolo
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Nicola Calvano
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Stefania Bergia
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Nicolò Cometto
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La Direzione Generale Motorizzazione – con la circolare in oggetto, allegata – a seguito dell’ulteriore proroga di termini amministrativi prevista dalla Legge n.27/2020 di conversione del DL n.18/2020, ha aggiornato i termini di scadenza di procedimenti e documenti di circolazione, nonché l’elenco delle attività indifferibili presso gli uffici della Motorizzazione.
In particolare:
Sospensione termini procedimentali (Art.103, comma 1)
Sono sospesi fino al 15 maggio 2020 i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 maggio 2020.
Fermo restando che, per espressa previsione contenuta nella norma, le pubbliche amministrazioni “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere con la presenza del personale, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del “lavoro agile” è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 aprile 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all’emergenza sanitaria in atto.
Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione (Art. 103, comma 2)
Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 gg. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Nell’ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale. In particolare, evidenziamo di seguito i documenti di maggiore interesse per il settore autotrasporto :
Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento. In conseguenza di ciò, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.
Differimento termini operazioni tecniche (Art. 92, comma 4)
I veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 CDS) entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare su strada fino al 31 ottobre 2020.
Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni e pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo
soggetto all’obbligo di revisione.
Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”.
La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.
Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR nonché alla sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del CDS.
La circolare, inoltre, aggiorna l’elenco delle attività indifferibili da rendersi a partire dal 4 maggio 2020, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione. È lasciata, comunque, ai Direttori degli Uffici la possibilità di operare limitate rimodulazioni delle tempistiche di avvio indicate nella presente in ragione di specifiche esigenze connesse a fattori di natura locale.
Le attività indifferibili sono le seguenti:
Si ritiene infine utile far espresso riferimento, in particolare, alle attività tecniche di visita e prova a norma degli artt. 75 e 78 del CdS, di competenza degli UMC ed alla ineludibile necessità di adottare, almeno in una prima fase, la massima cautela nella ripresa delle attività, in particolare in ambito Legge n.870/86.