Premessa e valutazione generale
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) ha l’obiettivo, più volte ribadito dal Governo, di contribuire ad attutire l’impatto economico-sociale dell’emergenza in atto, nonché di preparare e sostenere la ripresa e il rilancio dell’economia italiana.
Si tratta di un provvedimento con una “potenza di fuoco” in astratto significativa, pari a quella di due leggi di bilancio considerate insieme. Infatti, anche per effetto dell’autorizzazione al ricorso all’indebitamento, approvata dal Parlamento, e della complessiva rivisitazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, il Decreto Rilancio è composto da più di 260 articoli e stanzia 55 miliardi in termini di indebitamento netto e 155 in termini di saldo netto da finanziare.
Vengono rafforzati alcuni interventi già avviati in precedenza (es. ammortizzatori sociali, differimento delle scadenze fiscali) e, al contempo, introdotte nuove misure a sostegno delle imprese: tra le più significative, lo stralcio dell’IRAP dovuta per il saldo del 2019 e per la prima rata di acconto 2020; il pagamento dei debiti della PA per 12 miliardi; il rifinanziamento delle misure di garanzia del DL Liquidità; il sostegno alla capitalizzazione delle imprese e il potenziamento degli interventi (cd. ecobonus) volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e a ridurre il rischio sismico, oltre a una serie di misure a sostegno delle spese straordinarie necessarie a garantire lo svolgimento delle attività produttive e commerciali in massima sicurezza, nonché ad alcune misure di carattere settoriale.
Tuttavia, se valutato alla luce della necessità di stimolare gli investimenti, dei quali il nostro CSC stima una caduta senza precedenti (-15,5%), aggravata dallo stock di invenduto e dal crollo dei fatturati, nonché di rilanciare la domanda interna, il Decreto non sembra in grado di produrre un impatto determinante. Infatti, manca un disegno complessivo volto a stimolare nuova domanda privata e anche pubblica, nel rispetto di un vincolo del debito più che mai pressante. Non vi è traccia di strategie per rendere attuale la domanda “latente” di consumi e investimenti.
In altre parole, e contrariamente al “nome” scelto per comunicarlo, il Decreto non delinea una reale e ben definita strategia di rilancio dell’economia del Paese.
E ciò è dovuto, principalmente, all’eccessiva frammentazione delle misure - alcune delle quali aventi obiettivi comuni - che occupano 260 pagine della Gazzetta Ufficiale e finiscono per parcellizzare le pur cospicue risorse su un elenco troppo vasto, e a tratti confuso, di capitoli di intervento.
Inoltre - come per tanti altri provvedimenti analoghi - molte delle misure adottate non saranno immediatamente “disponibili”, in quanto la loro efficacia è subordinata a una laboriosa attività di implementazione, che passerà per circa 90 decreti attuativi, necessari a definirne l’operatività.
La non celere adozione di questi provvedimenti potrà ritardare l’accesso a misure qualificanti. Ritardo che, peraltro, sarà favorito dall’eccessiva frammentazione già richiamata, anche per l’assenza di modalità chiare e semplificate per l’accesso agli interventi di sostegno, pur in presenza di segnali positivi in tema di autocertificazione e condivisione dei dati tra PA. Il caso del rilascio della documentazione antimafia è emblematico: nel disciplinare le diverse misure, vengono introdotte varie deroghe alla normativa vigente, senza tuttavia introdurre un’unica modalità semplificata di rilascio della stessa.
In questa stessa ottica, sarebbe stato opportuno lo sblocco immediato e integrale del pagamento dei debiti della PA, in particolare attraverso meccanismi di compensazione. Ciò avrebbe prodotto un’importante iniezione di liquidità, oltre ovviamente a rappresentare un segnale positivo e di civiltà verso le imprese, che attendono da troppo tempo la soddisfazione dei loro crediti.
Inoltre, nonostante l’intervento sull’IRAP, che ha però natura temporanea, restano molti i possibili interventi da adottare sul piano fiscale nell’ottica di favorire il rilancio delle attività economiche.
Su questo capitolo, come su quello del sostegno agli investimenti, dove era atteso il rilancio complessivo di Industria 4.0, o alla domanda interna, dove era atteso un intervento per la filiera automotive, si è evidentemente scelto di rinviare la definizione di una compiuta strategia alla prossima Legge di bilancio. Questa opzione presenta però il rischio di intervenire, tardivamente, su una situazione economica e sociale che già oggi è fortemente compromessa.
Con particolare riguardo al Piano Transizione 4.0, l’intervento è stato limitato al rafforzamento del credito d’imposta R&S nelle regioni del sud e alle start up, mentre sarebbe importante rafforzare tutto il Piano e offrire, quantomeno, una prospettiva di continuità.
Di seguito, una breve disamina delle principali misure.
Misure fiscali e interventi indennitari
- stralciata l’IRAP - dovuta a titolo di saldo 2019 e primo acconto 2020 - per tutte le imprese con ricavi fino a 250 milioni di euro, fatta eccezione di imprese di assicurazioni, intermediari finanziari e società di partecipazioni finanziarie e non. Beneficiano di tale esonero dal versamento anche gli enti non commerciali (art. 24);
- rinviata l’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021 (art. 133);
- sterilizzate le clausole di salvaguardia e, quindi, cancellati i previsti aumenti delle aliquote IVA e delle accise dal 1° gennaio 2021 (art. 123);
- stralciato il versamento della prima rata IMU 2020 per gli immobili del settore turistico (art. 177);
- potenziato per i soggetti diversi dalle imprese al 110% l’ecobonus e il sisma bonus per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici e ridurre il rischio sismico. Ammessa la cessione e la bancabilità del relativo credito di imposta, analogamente a quanto previsto per altri crediti di imposta (artt. 119 e 121): la concreta efficacia di tale previsione, soprattutto riguardo alla possibilità di cessione alle banche, andrà tuttavia verificata alla luce delle disposizioni di attuazione;
- innalzato a 1 milione di euro, per il 2020, il limite per la compensazione orizzontale dei crediti di imposta (art. 147);
- disposta, per il 2020, l’applicazione dell’IVA ad aliquota zero per le cessioni di beni relativi al contenimento del contagio mentre, dal 2021 a regime, si applicherà l’aliquota IVA ridotta al 5% (art. 124);
- credito d’imposta nella misura del 60% (30% per prestazioni complesse e affitto di aziende) dell’ammontare del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività di impresa, arte e professione per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il credito spetta per i mesi di marzo, aprile, maggio 2020 ed è subordinato (tranne che per le strutture alberghiere e agrituristiche) ad una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente. Il credito è cedibile e bancabile (art. 28);
- potenziato il credito di imposta per le spese sostenute da imprese, enti non commerciali, esercenti arte e professioni, per sanificare gli ambienti e gli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito di imposta – pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020 – spetta fino ad un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito è cedibile e bancabile. Contestualmente viene disposta l’abrogazione del credito sanificazione di cui all’articolo 64 de DL Cura Italia e dell’articolo 30 del DL Liquidità che estendeva la disciplina del credito anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 125);
- interventi straordinari per favorire l’attuazione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento del Covid-19, con uno stanziamento di 403 milioni di euro, destinati alle imprese che intervengano nei luoghi di lavoro per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale. L’erogazione dei contributi è affidata a Invitalia S.p.A., sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’INAIL. L’importo massimo concedibile mediante gli interventi predetti sono pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti. (art. 95);
- credito di imposta a sostegno degli operatori con attività aperte al pubblico (es. alberghi, teatri, cinema, bar, ristoranti, ecc.) nonché alle associazioni, fondazioni e altri enti privati, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi. Il credito di imposta, le cui disposizioni attuative saranno definite con un decreto ministeriale di attuazione, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque, nel limite dei costi sostenuti (art. 120);
- estesa la sospensione dei versamenti tributari anche alle somme richieste dall’Agenzia delle Entrate con avvisi bonari fino al 31 maggio 2020 (art.144);
- sospesi i versamenti da cartelle di pagamento in scadenza fino al 31 agosto 2020. I versamenti riprenderanno a partire da settembre, in 4 rate mensili (art. 154);
- versamento delle rate della c.d. “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nell’anno in corso posticipato in un’unica soluzione al 10 dicembre 2020 (art. 154);
- versamento delle rate degli istituti definitori della “pace fiscale” in scadenza nel mese di maggio 2020 differito al 16 settembre 2020, con possibilità di dilazionare in 4 rate (art. 149);
- prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa di tutti i versamenti di imposte e contributi sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o in 4 rate (art. 126);
- sospesa la procedura di compensazione tra credito d’imposta richiesto a rimborso e debito iscritto a ruolo (art. 145);
- programmati futuri interventi correttivi della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020-2021 con l’inserimento di nuove ipotesi di esclusione dall’applicazione legate agli effetti economici dell’emergenza COVID-19 (art. 148);
- prorogati al 2021 una serie di adempimenti IVA che richiedono procedure e oneri di adeguamento (artt. 140-141-142-143);
- chiarita la cumulabilità della sospensione dei termini processuali (disposta dal DL Cura Italia) e del termine di impugnazione stabilito dalla procedura di accertamento con adesione (art. 158);
- definito un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, attività agricola e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e per una quota del calo dei ricavi che varia tra il 20% e il 10% al crescere della dimensione aziendale (art. 25); in alcune ipotesi non è richiesto il requisito del calo di fatturato;
- prorogato il termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della fruizione del c.d. super ammortamento, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 per gli ordini accettati entro il 31 dicembre 2019, con il versamento dell’acconto pari al 20% del corrispettivo pattuito (art. 50);
- riduzione degli oneri delle bollette elettriche per commercianti e piccoli artigiani per i mesi di maggio, giugno e luglio (art. 30);
- riduzione dei versamenti d’acconto delle accise sul gas naturale e l’energia elettrica, prevedendo il pagamento del 90% degli importi (art. 129).
Misure di rafforzamento patrimoniale
- viene riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della somma investita a titolo di aumento di capitale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia e che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e con fatturato compreso tra 5 e 50 milioni. L’investimento massimo che dà diritto al credito di imposta non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Per non decadere dal beneficio la partecipazione deve essere mantenuta fino al 31.12.2023. In parallelo, alle società conferitarie è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite d’esercizio riferite all’esercizio 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e, comunque, fino a un massimo di 800 mila euro. La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei predetti crediti di imposta saranno definiti con un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art. 26);
- istituzione del Fondo Patrimonio PMI, la cui dotazione iniziale è di 4 miliardi per il 2020, gestito da Invitalia, che potrà sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, strumenti finanziari partecipativi emessi dalle imprese con fatturato compreso tra 10 e 50 milioni e che abbiano subito cali di fatturato nei mesi di marzo e aprile del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019 e deliberato aumenti di capitale superiori a 250mila euro. Tali strumenti finanziari, che avranno le caratteristiche di debito subordinato, potranno avere durata fino a 6 anni. Per verificare le condizioni alle quali potranno essere sottoscritti tali strumenti e il loro impatto sul rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese, si dovrà tuttavia attendere l’emanazione di disposizioni attuative (art. 26);
- costituzione da parte di CDP di un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, per il sostegno del sistema economico produttivo italiano. I destinatari del Patrimonio sono le società per azioni, anche quotate, con fatturato superiore a 50 milioni (non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo) e CDP potrà effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni. È specificato che il Patrimonio effettua i propri interventi secondo le modalità stabilite da un decreto attuativo del MEF, sentito il MiSE, che saranno comunque destinati, in via preferenziale, alla sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, alla partecipazione ad aumenti di capitale, all’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario (art. 27);
- vengono potenziati i benefici fiscali a favore degli investitori - persone fisiche - che investono in start-up e pmi innovative, innalzando dal 30% al 50% la misura della detrazione di imposta commisurata all’investimento effettuato che non può eccedere i 100.000 euro annui (art. 38, comma 7).
Misure per favorire il pagamento dei debiti della PA
- istituito un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. Va tuttavia rilevato come tale intervento non sembra sufficiente a coprire l’intero stock dei ritardati pagamenti che, sebbene fortemente ridotto rispetto al passato, ha dimensioni che secondo le stime di Banca d’Italia a fine del 2018, ammontavano a circa il doppio. Inoltre, stando alle modalità previste dalla norma per l’erogazione dei finanziamenti e il pagamento dei debiti, che prevedono anche il coinvolgimento di CDP, le risorse arriveranno alle imprese a fine estate (artt. 115-118);
- sospeso fino al 31 agosto 2020 l’art. 48-bis DPR n. 602/1973 che vincola il pagamento dei crediti commerciali alla previa verifica dell’assenza, in capo al fornitore, di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 5 mila euro (art. 153).
Misure per la tutela dei lavoratori
- in materia di integrazione salariale (artt. 68-71):
- all’articolo 19 del DL “Cura Italia” viene reintrodotta la procedura di informazione e consultazione sindacale;
- terminate le 9 settimane, viene prorogata la possibilità di richiedere CIGO Covid-19, assegno ordinario Covid-19 e cassa integrazione in deroga per un periodo di ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto ed un ulteriore successivo periodo di 4 settimane decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (a valere su apposito capitolo di bilancio con dotazione pari a 2.740,8 milioni di euro, istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali);
- cambia il termine di presentazione della domanda per CIGO Covid-19 e assegno ordinario Covid-19: non è più entro la fine del 4° mese ma l’istanza di accesso deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Sono fatte salve le ipotesi relative alle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, per le quali il nuovo termine è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate fuori termine, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda stessa;
- viene prevista la possibilità di ricomprendere nelle richieste di CIGO Covid-19, assegno ordinario Covid-19 e cassa integrazione in deroga anche i lavoratori assunti dal 17 marzo al 25 marzo 2020;
- successivamente all’entrata in vigore del decreto, per i periodi successivi alle 9 settimane, la cassa integrazione in deroga viene riconosciuta dall’Inps e non più dalle Regioni. In caso di richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, l’Inps, nell’autorizzare la richiesta, dispone anche l’anticipazione di tale pagamento ai lavoratori nella misura del 40% dell’indennità dovuta;
- al fine di velocizzare le richieste di integrazione salariale con pagamento diretto, i datori di lavoro trasmettono la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto, entro 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. Dopo l’autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall’Istituto. L’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso a condizione che i dati per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta;
- per consentire la piena attuazione della Convenzione sottoscritta il 30 marzo 2020 con ABI, in tema di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, viene istituito un Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione medesima, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Criteri, condizioni e modalità di funzionamento di tale Fondo verranno disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e del Ministro del Lavoro - da adottarsi entro 60 giorni - previa consultazione di ABI e parti firmatarie della citata convenzione;
- estensione da 60 giorni a 5 mesi del termine previsto dal DL “Cura Italia” per l’applicazione del divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi (art. 80). Viene altresì esteso al 31 luglio 2020 il termine sino al quale, ai fini del trattamento economico, è equiparato a ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità gravi, immunodepressi o con patologie oncologiche (art. 74);
- prevista la possibilità, per il 2020, di stipulare accordi, tramite la contrattazione collettiva, per introdurre rimodulazioni dell’orario di lavoro con le quali parte dell’orario viene destinato a interventi di formazione del lavoratore. Al fine di sostenere gli interventi di formazione è istituito presso Anpal, il “Fondo per le nuove competenze”, con dotazione di 230 milioni di euro a valere sulle risorse europee del Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l’Occupazione (art. 88);
- possibilità di rinnovare i contratti a termine con scadenza entro il 30 agosto 2020, anche in assenza delle causali previste dal Decreto Dignità (art. 93).
Misure di Politica industriale
- istituzione di un regime quadro che autorizza le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di Commercio ad adottare, a valere sulle proprie risorse finanziarie, misure di aiuto nel rispetto dei limiti e condizioni indicato all’interno del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01);
- fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni: incremento per il 2020 da 70 a 100 milioni di euro (art. 44);
- soppressione del comitato tecnico di supporto alla commissione VIA/VAS statale (molto problematico perché verrebbe meno il presupposto per costituire un fast track per le procedure PNIEC e gli altri progetti strategici) (art. 228);
- misure per rafforzare il sostegno alle start up innovative attraverso ulteriori risorse per il 2020 per finanziamenti agevolati (100 milioni), per i voucher destinati all’acquisizione dei servizi di incubazione (10 milioni), per il Fondo di sostegno al venture capital (200 milioni) e per l’ampliamento della riserva del Fondo di Garanzia alle start up innovative (200 milioni) per agevolare l’accesso al credito di tale tipologia di imprese. In particolare, quest’ultima misura desta perplessità in questo specifico momento perché sottrae risorse al Fondo di Garanzia per le PMI, che come si vedrà nel seguito, dispone di risorse insufficienti rispetto alle previsioni di domanda (art. 38);
- istituzione di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative. Il soggetto gestore è l'Enea attraverso una Fondazione ad hoc (art. 42);
- istituzione di un “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa”, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020, dedicato alle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell’apposito registro e delle società di capitali, con un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria. Il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese. Le imprese che intendano avvalersi del Fondo, notificano al Mise le informazioni relative a: i) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali; ii) le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri; iii) le opportunità per i dipendenti di presentare una proposta di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi (art. 43);
- maggiorazione del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, anche in ambito Covid-19, nelle Regioni e nelle strutture produttive del Mezzogiorno per il 2020, con una spesa stimata di 48,5 milioni di euro di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del FSC programmazione 2014-2020. Le aliquote del credito d’imposta passano dal 12 al 25% per le grandi imprese, dal 12 al 35% per le medie imprese e dal 12 al 45% per le piccole imprese; le commesse per attività extramuros di imprese a start up sono equiparate a quelle ai soggetti pubblici di ricerca e vengano considerate, quindi, al 150% nel calcolo dei costi ammissibili (art. 244);
- creazione di un polo di eccellenza per ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino (art. 49);
- 800 mila euro annui per tre anni per nuclei di esperti (consulenti) presso il Mise da dedicare allo sviluppo di politiche industriali, di reindustrializzazione e crisi aziendali. Per le politiche industriali sarebbe auspicabile il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali (art. 39);
- creazione del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione: 50 milioni di euro per l’anno 2020 destinati alla diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti (art. 239).
Misure per il credito, la finanza, la tutela del risparmio e le procedure concorsuali
- per la partecipazione dell’Italia alla contribuzione al Fondo di Garanzia pan-europeo della Banca Europea degli Investimenti - istituito per fronteggiare la crisi pandemica - è concessa al MEF la possibilità di stipulare accordi con il Gruppo BEI e, in attuazione degli stessi accordi, di concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, sulle operazioni di sostegno finanziario della BEI alle imprese italiane (art. 36);
- estensione a Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio del regime-quadro europeo degli aiuti di Stato, in modo che anche per questi soggetti sia possibile, previa autorizzazione della Commissione europea, concedere, nell’ambito del Temporary Framework sugli aiuti della Commissione europea (dunque al di fuori del de minimis), agevolazioni alle imprese sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie su prestiti bancari, tassi di interesse agevolati (artt. 54-56);
- interventi sulla stabilità del sistema finanziario: il MEF è autorizzato, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro. Inoltre, per assicurare l’ordinato svolgimento delle eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche diverse da quelle di credito cooperativo, con attività totali di valore fino a 5 miliardi di euro, il MEF è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di azienda, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione (artt. 165-175);
- rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI di 3,9 miliardi di euro per l’anno 2020. In proposito, va però segnalato come alla luce del forte tiraggio delle risorse del Fondo, dovuto all’elevato numero di domande presentate (al 21 maggio circa 330mila per 15 miliardi di finanziamenti), la stessa non appaia sufficiente ad assicurare continuità all’azione del fondo fino alla fine del 2020 (art. 31);
- rifinanziamento di 30 miliardi per l’anno 2020 del Fondo istituito dal DL Liquidità a copertura delle garanzie concesse da SACE (art. 31);
- introduzione di modalità semplificate per la conclusione a distanza dei contratti finanziari e assicurativi aventi a oggetto la prestazione di servizi di investimento, di adesione agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e assicurativi (art. 33);
- creazione di uno specifico e separato “strumento di garanzia statale per l’assicurazione crediti commerciali a breve termine”, al fine di favorire l’accesso alle coperture assicurative emesse a protezione della liquidità delle aziende italiane. Tale strumento dovrebbe servire al sistema per mantenere le linee di credito coperte dalle compagnie di assicurazione ai livelli in essere antecedentemente all’emergenza sanitaria. In particolare, è previsto che SACE conceda in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito e che abbiano aderito mediante apposita convenzione, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati dalla data di entrata in vigore del DL e fino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2 miliardi di euro. In sede di attuazione, sarà essenziale chiarire che la nozione di crediti maturati ricomprende il totale dei crediti in essere, inclusi quelli maturati e non pagati e quelli prorogati. La ratio è di dare copertura immediata ai crediti in essere, evitando che le compagnie effettuino tagli sui loro portafogli a danno della liquidità delle imprese (art. 35);
- modifiche alla disciplina dei PIR, al fine di favorire gli investimenti in capitale di rischio e di debito di imprese, soprattutto PMI non quotate. In particolare: vengono innalzati i limiti di investimento annuali e complessivi in PIR; sono elevati i limiti di concentrazione all’investimento in strumenti finanziari del medesimo emittente per i PIR investiti per almeno il 70% in imprese non inserite negli indici Ftse MIB o Ftse Mid-Cap o indici equivalenti; vengo previste specifiche flessibilità nel rispetto dei vincoli in caso di investimenti in OICR; viene inoltre eliminata l’agevolazione fiscale prevista per l’investimento in ELTIF, fermo restando che i PIR possono investire in tali fondi (art. 136);
- proroga di 6 mesi dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria, al pari di quanto già previsto per le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, in considerazione delle ricadute negative della pandemia sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico (art. 51).
Misure in materia sanitaria
- potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale e del personale del Servizio Sanitario Nazionale (art. 1);
- riordino della rete ospedaliera, al fine di rendere strutturale la risposta all’aumento significativo della domanda di assistenza legata all’emergenza e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica (art. 2);
- ulteriori risorse finanziarie (circa 3,2 miliardi di euro) che si andranno ad aggiungere a 1,4 miliardi di euro già previsti dal Decreto “Cura Italia”.
Misure in materia di Infrastrutture e Trasporti
- esonero, limitatamente alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo relativo al funzionamento dell’ANAC (art. 65);
- incremento di ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2020 del cd. “Fondo salva-opere” (art. 201);
- possibilità di incremento fino al 30% della anticipazione della liquidità delle imprese appaltatrici (art. 207).
- misure di rilancio del trasporto ferroviario (art. 208):
- costituzione di un fondo per la formazione di personale addetto alla circolazione ferroviaria, con particolare riferimento ai macchinisti del settore merci;
- finanziamento per 40 milioni di euro del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche AV/AC, per la realizzazione delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia;
- finanziamento per 170 milioni per opere ferroviarie per le Olimpiadi invernali 2026 (Bolzano-Val Pusteria, collegamento Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio);
- finanziamento per 90 milioni di euro per gli interventi di raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia);
- compensazione parziale al gestore della rete ferroviaria nazionale (RFI) con un indennizzo di 115 milioni di euro per le minori entrate (canoni e servizi) verificatesi dal 10 marzo al 30 giugno 2020 (art. 196, comma 1);
- per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico, riduzione, dal 10 marzo al 30 giugno 2020 (art. 196, comma 1), e rideterminazione ridotta del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 (art. 196, comma 2), con compensazione delle relative minori entrate del gestore della rete ferroviaria con un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), con una dotazione complessiva di 155 milioni di euro per l’anno 2020;
- rifinanziamento del ferro-bonus (30 milioni) e del mare-bonus (20 milioni) per l’anno 2020 (art. 197);
- istituzione di un fondo presso il MIT (con dotazione di 30 milioni per il 2020) destinato a finanziare:
- per 6 milioni di euro la riduzione dei canoni concessori (artt. 16-18, Legge 84/1994; art. 36, Cod. Nav.; stazioni marittime e servizi supporto passeggeri) dovuti fino al 31 luglio 2020, a fronte di riduzione del fatturato tra il 1° febbraio e il 30 giugno 2020, con possibilità di aggiungere le disponibilità di bilancio delle Autorità di sistema portuale e dell’Autorità portuale di Gioia Tauro nel limite “complessivo” di 10 milioni di euro (art. 199, co. 1, lett. a);
- per 24 milioni di euro, indennizzo ai servizi di ormeggio per la riduzione delle prestazioni fornite dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (art. 199, co. 6);
- contributi ai fornitori di lavoro portuale per 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 sulle disponibilità di bilancio delle Autorità di sistema portuale e dell’Autorità portuale di Gioia Tauro (art. 199, co. 1, lett. b);
- proroga di 12 mesi, salvo procedure di evidenza pubblica in corso (artt. 16 e 18, Legge 84/1994), delle autorizzazioni (art. 16, Legge 84/1994) e delle concessioni (art. 18, Legge 84/1994; art. 36, Cod. Nav.; stazioni marittime e servizi supporto passeggeri; servizi di rimorchio) del settore portuale in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e l’entrata in vigore del decreto-legge (art. 199, co. 3);
- estensione, nei limiti della disciplina UE sugli aiuti di Stato, del credito d'imposta Mezzogiorno anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti (art. 199, co. 5);
- indennizzo alle imprese che prestano servizio di ormeggio nei porti italiani, nel limite di 24 milioni di euro per il 2020, per la riduzione delle prestazioni verificatesi dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 (art. 199, co. 3);
- proroga della convenzione per i servizi pubblici di collegamento marittimo con le isole maggiori e minori fino alla conclusione delle procedure di affidamento e per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla scadenza dello stato di emergenza (art. 205);
- compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari delle imprese di TPL, nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, mediante istituzione di un fondo presso il MIT con dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 200, co. 1);
- disapplicazione delle disposizioni di riduzione dei corrispettivi o di sanzioni o penali al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi ferroviari interregionali, per la mancata erogazione dei servizi verificatasi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 (art. 200, co. 3);
- anticipazioni di pagamenti e corrispettivi dovuti alle imprese di TPL (art. 200, co. 4-6);
- disapplicazione del cofinanziamento nell’acquisto dei mezzi per rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi TPL fino al 31 dicembre 2024 (art. 200, co. 7-8);
- compensazione dei danni subiti dagli operatori aerei nazionali (non sottoposti ad oneri di servizio pubblico, mediante istituzione di un fondo presso il MIT, con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 198);
- costituzione di una nuova società di trasporto aereo interamente controllata dal MEF (o controllata da società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta) con un apporto complessivo di 3 miliardi di euro, da sottoscrivere entro il 2020 (art. 202);
- obbligo applicativo dei trattamenti retributivi non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore aereo al personale dei vettori aerei e delle imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa EASA o dalla normativa nazionale nonché alla vigilanza dell’ENAC (art. 203);
- riversamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, a decorrere dal 1° luglio 2021, per il 50% alla gestione previdenziale dell'INPS e per il restante 50% al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (art. 204);
- istituzione di un Commissario straordinario per le attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25 (art. 206);
- compensazione delle minori entrate dell'ANAS nell’anno 2020 per una spesa autorizzata di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 (art. 214, co. 1);
- autotrasporto: recupero delle somme non utilizzate per il rimborso pedaggi autostradali dal 1° gennaio 2017 e stanziamento di 20 milioni di euro finalizzato alla copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali (art. 210);
- bonus mobilità: incremento da 70 a 120 milioni di euro del fondo per incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al TPL (buono mobilità di 500 euro) e modifiche al Codice della Strada per la ciclo-mobilità (art. 229, co. 1);
- adozione da parte delle imprese e delle PA, entro il 31 dicembre di ogni anno, di piani degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente di unità locali con più di 100 dipendenti ubicate nei capoluoghi di Regione e di Provincia, nelle Città metropolitane e nei Comuni con più di 50.000 abitanti, e nomina di mobility manager per il supporto professionale alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile (art. 229, co. 4).
Misure in materia di Coesione Territoriale
- riprogrammazione delle risorse non utilizzate del FSC (programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020) per il finanziamento (in via eccezionale) di interventi per l’emergenza, in coerenza e nei limiti delle risorse riprogrammate nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE (art. 241);
- riprogrammazione dei Fondi SIE 2014-2020, con cofinanziamento fino al 100% del Bilancio UE, per interventi destinati all'emergenza sanitaria con spese dichiarate dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, anche a copertura di spese anticipate dallo Stato (art. 242);
- rifinanziamento del Fondo per le Aree Interne di 60 milioni di euro per il 2020, 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondenti riduzioni del FSC programmazione 2014-2020 (art. 243);
- contributo a fondo perduto alle attività finanziate dall’agevolazione “Resto al Sud” a copertura dei relativi fabbisogni di circolante dovuti alla crisi di liquidità prodotta dall’emergenza Covid-19, con un tiraggio finanziario stimabile in 140-150 milioni di euro, già disponibili sulle risorse destinate a tale misura (art. 245);
- contributi al terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno per 120 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi di contrasto alla povertà educativa, a valere sul FSC programmazione 2014-2020 (art. 246);
- riduzione delle risorse del FSC già assegnate al Piano operativo Cultura e Turismo del MiBACT, per incrementare le dotazioni per l’anno 2021:
- del Fondo Turismo di 100 milioni di euro (istituito con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2020), per investimenti di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili aventi finalità turistiche, mediante sottoscrizione di quote o azioni di società di gestione del risparmio (art. 178);
- del Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali di 50 milioni di euro (istituito con una dotazione iniziale di 210 milioni di euro per il 2020), per il sostegno delle librerie, della filiera dell’editoria, dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura, per il ristoro di perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre (art. 183);
- del Fondo Cultura di 50 milioni di euro (istituito con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2020), per incrementare le risorse a sostegno di investimenti per la tutela, fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale (art. 184);
Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione
- rifinanziamento, per ulteriori 250 milioni, del “Fondo per la promozione integrata” di cui all’articolo 72 del DL Cura Italia, e autorizzazione di ulteriori 200 milioni di euro di spesa, per l’anno 2020, per incrementare le disponibilità del Fondo rotativo destinato a interventi per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane (art. 48).
Misure in materia di istruzione
- sistema scolastico: destinati circa 1,5 miliardi di euro per garantire la ripartenza delle attività, di cui 331 milioni per l’adeguamento edilizio degli edifici e la dotazione di strumentazione digitale (art. 231);
- università: vengono complessivamente stanziati 62 milioni, che si aggiungono ai 50 del fondo emergenziale per adeguamento degli ambienti e digitalizzazione istituito con il “Cura Italia”, più 220 milioni complessivi per il diritto allo studio, di cui 15 per i dottorandi di ricerca (art. 236);
- piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca (art. 238): 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per nuove assunzioni di ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca; 550 milioni per il 2021 e 2022 per l’avvio di nuovi Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN); incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università a partire dal 2021.
Misure di semplificazione (art. 264)
È previsto un pacchetto integrato di liberalizzazioni e semplificazioni che potranno avere una qualche utilità nell’ottica di facilitare l’avvio delle attività delle imprese in questo periodo di emergenza. Le misure, a parte qualche precisazione, meritano condivisione.
Nello specifico, la norma prevede, dall’entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020:
- la generalizzazione dell’autocertificazione in relazione ai procedimenti amministrativi volti all’ottenimento di benefici economici, comunque denominati;
- la limitazione temporale dell’annullamento d’ufficio degli atti amministrativi illegittimi a 3 mesi invece che 18 come fino a oggi previsto (la disposizione andrebbe precisata con riferimento al suo ambito temporale di applicazione). Analoga limitazione temporale viene prevista con riferimento al corrispondente potere sul controllo della SCIA;
- per i procedimenti di cui al punto 1, l’eventuale revoca viene limitata solo ai sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- riguardo alle ipotesi di silenzio-assenso già previste dall’ordinamento (silenzio-assenso tra PA e silenzio-assenso nella Conferenza di servizi), che il responsabile del procedimento dia seguito allo stesso con provvedimento conclusivo entro 30 giorni;
- che gli interventi, anche edilizi, necessari a rispettare le misure di sicurezza COVID-19 sono realizzati previa presentazione della CILA e di un’autocertificazione, ad eccezione di titoli abilitativi previsti dalla disciplina in materia di beni culturali. Il mantenimento dell’opere edilizie realizzate entro il 30 dicembre 2020 può essere chiesto e assentito dalla PA, con esonero del contributo di costruzione. L’autorizzazione paesaggistica, laddove necessaria, è rilasciata ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 (non è chiaro il riferimento a questa norma che disciplina l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per interventi di lieve entità).
Si innova, poi, la disciplina dei controlli sulle autocertificazioni, introducendo in particolare il criterio del controllo in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio. Sono significativamente aggravate le sanzioni connesse alle autocertificazioni mendaci. In particolare, è disposta, oltre alla perdita del beneficio ottenuto, anche la revoca di quelli già erogati e un’ulteriore preclusione all’accesso a benefici per 2 anni. Sono incrementate di 1/3 anche le sanzioni penali già vigenti.
Vengono disposte misure di condivisione dei dati in possesso della PA anche a favore di soggetti privati che applicano il sistema di autocertificazione previsto per le amministrazioni pubbliche (dPR n. 445/2000). La Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati oggi riguardante le PA in senso stretto viene estesa anche a gestori di servizio pubblico e a società a controllo pubblico. Infine, viene reiterato il principio per cui le PA non possono chiedere documenti e informazioni che già dovrebbero essere in suo possesso, disponendo la nullità di eventuali sanzioni previste a carico dei privati per la mancata produzione degli stessi.