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Circolare - 18/02/2021

Privacy e vaccino anti Covid – il datore di lavoro non è autorizzato al trattamento diretto dei dati

Il “Garante Privacy” esprime con apposite FAQ parere negativo in merito alla possibilità per il datore di lavoro di chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid. Chiarisce che il consenso del dipendente non può costituire una condizione di liceità del trattamento dei dati e che può acquisire dal medico competente i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica.

  1. Conferma dell’avvenuta vaccinazione

Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale e non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo.

  1. Richiesta al medico competente dei nominativi dei dipendenti vaccinati.

Il medico competente non può comunicare al datore di nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione. Il datore di lavoro può invece acquisire i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati.

  1. Richiesta della vaccinazione anti Covid-19 dei dipendenti come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni.

Nell’ambito del quadro normativo vigente, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore.

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