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Circolare - 09/03/2020

DPCM 8 marzo 2020 - Indicazioni organizzative e comportamentali e documenti utili

A seguito del DPCM del 8 marzo 2020, che ha ampliato le zone a contenimento rafforzato, riportiamo di seguito le indicazioni segnalateci da Confindustria.

Sulla base delle prime precisazioni fornite dal Governo, è possibile confermare che, con il DPCM dell'8 marzo u.s., non s’intende determinare il blocco delle attività lavorative, produttive e della circolazione delle merci da, verso e all’interno delle aree territoriali interessate.

In primo luogo, le nuove limitazioni non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Anche alla luce di un confronto con il testo dei precedenti DPCM, ciò comporta che sono consentiti gli spostamenti verso e di ritorno dal posto di lavoro (essenziali per la continuità produttiva delle imprese), sempre che non ricorrano i presupposti del divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, applicabile ai soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Si evidenzia, inoltre, che tali spostamenti - per comprovati motivi di lavoro - sono consentiti anche da e verso l’esterno delle aree territoriali interessate, nel rispetto, in questo caso, di eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti regionali. In questo senso, è utile evidenziare come gli indirizzi sopra richiamati trovino applicazione anche per i lavoratori transfrontalieri.

Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con opportuni mezzi, compreso il cedolino paga, il tesserino di identificazione aziendale, ovvero una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio (in allegato un fac-simile predisposto da Confindustria Cuneo). Tali documenti dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza chiamate ad assicurare il monitoraggio delle misure di contenimento, cui si raccomanda di prestare la massima collaborazione.

Peraltro si ricorda che la ratio del provvedimento è di limitare il più possibile gli spostamenti delle persone. In quest’ottica, rimane ferma la possibilità di ricorrere alle modalità di lavoro agile (richiamate nell’art. 2, lett. r), del DPCM per tutto il territorio nazionale), cui si aggiunge la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie dei propri dipendenti.
Inoltre, i datori di lavoro sono chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie contenute nell’Allegato al DPCM. Ciò sempre in attesa che vengano definite - per tutto il territorio nazionale - procedure omogenee per la continuità produttiva, logistica e distributiva, funzionali anche a individuare le misure di carattere precauzionale cui i soggetti che svolgono attività economiche organizzate possono subordinare l’accesso ai propri locali.

In secondo luogo, le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno degli stessi. Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

Inoltre, sempre nell’attesa che vengano definite le richiamate procedure omogenee, si suggerisce di adottare misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori, quali, ad esempio:

  1. limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
  2. qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
  3. trasmettere la documentazione di trasporto in via telematica.

Si precisa, inoltre, che l'Ordinanza n. 646 del 8 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo u.s. si applicano alle sole persone fisiche. E' pertanto esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto delle merci e a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate da e per le zone indicate. Il Decreto non vieta infatti alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conguenti attività.

 

Infine, il Ministero dell'Interno ha comunicato a tutti i Prefetti le direttive per l'attuazione dei controlli nelle "arree a contenimento rafforzato". Anche in questo provvedimento si segnala che "gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione". Inoltre le forze di polizia effettueranno dei "controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità .... lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall’Arma dei carabinieri e dalle polizie municipali". Per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà "la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi “termoscan”. Inoltre saranno attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni".

Il Ministero dell'Interno ha altresì predisposto un modulo di autodichiarazione per gli spostamenti che ogni persona può compilare e eventualmente presentare agli organi di Polizia in caso di controllo. Il modulo è scaricabile in allegato.

 

Si allegano alla presente i seguenti documenti e provvedimenti:

  • Ordinanza n. 646 dell'8 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • Direttiva del Ministero dell'Interno ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle aree a contenimento rafforzato
  • Fac-simile di dichiarazione del datore di lavoro
  • Modulo di autodichiarazione per gli spostamenti


 

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