0171.455.440
taskforce@confindustriacuneo.it
Andrea Corniolo
0171.455.490 - 3316502034
a.corniolo@confindustriacuneo.it
Chiara Fedele
0171.455.443 - 3346749306
c.fedele@confindustriacuneo.it
Bianca Revello
0171.455.502 - 3666452885
b.revello@confindustriacuneo.it
Stefania Bergia
0171.455.416 - 3386482644
s.bergia@confindustriacuneo.it
Nicolò Cometto
0171.455.431 - 3389378231
Regione Piemonte :
Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 14 gennaio 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.
n base alle Ordinanze del Ministro della salute dell'8 e del 16 gennaio 2021, sono attualmente ricomprese:
Ai sensi del DPCM 14 gennaio 2021 a seguito di pubblicazione di Ordinanza del Ministero della Salute aggiornata settimanalmente:
Per gli spostamenti da e per regioni che non siano gialle sarà necessaria una autodichiarazione (disponibile anche presso le forze dell'ordine preposte ai controlli) ed eventualmente una dichiarazione del datore di lavoro.
Sono disponibili le FAQ del governo relative alle disposizioni del Dpcm 14 gennaio suddivise per aree di criticità
Normativa Nazionale:
LE MISURE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 13 gennaio 2021, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile, adottando nuove misure per il contenimento del contagio fino al 5 marzo. in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19.
E' stato adottato il DPCM 14 gennaio in vigore fino al 5 marzo 2021
Possono essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri, con ordinanza settimanale il ministero della Salute indicherà le regioni sogette a particolari restrizioni ( per Piemonte vedi sopra)
Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).
Clicca qui per consultare la normativa vigente.
E’ disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.
In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia. VAI AL QUESTIONARIO
SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
Vademecum da scaricare al fondo tra gli allegati o cliccando sull'immagine ( da stampare preferibilmente su A3)
Il DPCM del 14 gennaio 2021 ha ripreso i precedenti elenchi contenuti nell’Allegato 20 dei DPCM precedenti modificandone alcuni Paesi , si continuano quindi ad individuare 6 gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni:
A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
B - Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2
C- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
D- Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonche' gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2:
E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.
ATTENZIONE: La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
ECCEZIONI Art. 8 co 8 DPCM 3 dicembre
L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (nonché di tampone nel caso di rientro da paesi dell'elenco C ) non si applica:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa specifica autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In questo caso, il Viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice che necessita di una esenzione all'obbligo di quarantena per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, dovrà presentare richiesta all'Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN), che la esaminerà ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per essere esentato dalle suddette misure.
f) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
g) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;(si tratta di mero transito e non di soggiorno pertanto prevede l'attraversamento del territorio italiano al fine di uscirne per raggiungere la destinazione finale)
h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;( nb. definzione di trasfrontaliero è distinta da trasfertista)
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
p) agli ingressi mediante voli «COVID-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.
q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di cui all'art. 1, comma 10, lettera e) che, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.
MODELLO RIENTRO MINISTERO ESTERI
Si allega in fondo alla circolare e al presente link il modello di dichiarazione rientro da estero (agg. 05/01/2021) predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale da consegnare al vettore all'atto dell'imbraco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli in caso di rientro da territori elencati nelle lettere BCDE dell'alegato 20 ( quindi da tutti i Paesi tranne San Marino e Città del Vaticano)
Inoltre visionare anche l'allegato aggiornato 09/01/2021
Per quesiti più specifici in merito all’ingresso nel Paese, contattate la Polizia di Frontiera o la Prefettura competente per territorio. Per quesiti relativi all’attivazione della sorveglianza sanitaria, contattare l’Azienda Sanitaria competente per territorio o il numero dedicato del Ministero della Salute 1500.
* Il DPCM prevede che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.
Singole Regioni potrebbero quindi imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (cliccare qui).
Permangono in molti Paesi del mondo sospensione del traffico aereo e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I voli sono ancora soggetti a frequenti cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l’operatività del proprio volo.
La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso di viaggiatori provenienti dall’Italia.
Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.
Normativa Internazionale:
NEW attenzione nuove limitazioni nei paesi esteri a causa della variante inglese del Covid vedere allegato al fondo
E' disponibile al fondo della presente circolare l'elenco delle misure applicate nei singoli Paesi Esteri aggiornate al 18/01/2021.
Secondo le normative sopra citate , chiunque entri in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore, o alle forze di polizia in caso di controlli, apposita autodichiarazione – Ministero Esteri aggiornato al 10 dicembre
va inoltre predisposta la specifica comunicazione all'ufficio prevenzione prevista dalla Regione Piemonte nel caso si rientri da paesi soggetti a siolamento fiduciario
Si comunica agli associati di prestare particolare attenzione al monitoraggio delle misure prese dai singoli Stati quali: diniego di visto in ingresso, richiesta tampone PCR, quarantena obbligatoria e misure di screening che possono di fatto rendere ineffettiva la trasferta del proprio personale.
Delta Air Lines, Aeroporti di Roma e l'Aeroporto Internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson hanno collaborato per offrire un programma transatlantico di screening per il COVID-19 primo nel suo genere che permetterà l'ingresso in Italia senza quarantena.
A partire dal 19 dicembre, la sperimentazione dedicata di Delta testerà passeggeri ed equipaggio sui voli, appena rilanciati, dall'Aeroporto Internazionale Hartsfield-Jackson Atlanta all'Aeroporto Internazionale di Roma-Fiumicino. I test esonereranno dalla quarantena all'arrivo in Italia tutti i cittadini statunitensi autorizzati a recarsi in Italia per motivi essenziali, come lavoro, salute e istruzione, nonché tutti i cittadini dell'Unione Europea e italiani.
Per imbarcarsi sui voli COVID-tested di Delta tra Atlanta e Roma, i passeggeri dovranno risultare negativi al COVID-19 dopo aver effettuato:
Ai passeggeri verrà inoltre chiesto di fornire informazioni al momento dell'ingresso negli Stati Uniti per aiutare le procedure di tracciamento dei contatti dei CDC. Ulteriori informazioni.
Alitalia ha inoltre predisposto una pagina informativa COVID-19 INFORMAZIONI PER CHI VOLA
Si allega il link ad una Nota di Uniontrasporti, contenente informazioni in merito alle restrizioni sul trasporto delle merci nei Paesi europei che hanno definito delle regole sul tema (ultimo disponibile aggiornamento: 20 luglio) con un sistema a semaforo di veloce consultazione :La libera circolazione delle merci durante l’emergenza CoVid-19
È possibile inoltre consultare in tempo reale i tempi di attesa ai confini in Europa attraverso una piattaforma gratuita di digitalizzazione della logistica, all'indirizzo https://covid-19.sixfold.com
Provincia Cuneo :
I numeri utili a cui rivolgersi - Dipartimento Prevenzione, per la provincia di Cuneo:
CN1 Segreteria Dipartimentale, attivata per l'emergenza COVID-19, presso i locali del Dipartimento di Prevenzione dell'Aslcn1:
tel 346/8414674 - 339/3028910 mail per comunicazioni: sisp.covid@aslcn1.it
Per comunicazioni consultare il sito ASL CN1 area Coronavirus - rientri dall’estero al seguente link: http://www.aslcn1.it/index.php?id=10187
Recapiti SISP
SALUZZO 0175 215613 - 0175 215614
FOSSANO 0172 699251 - 0172 699255
SAVIGLIANO 0172 240682 - 0172 240693
MONDOVI' 0174 676143 - 0174 676140
CUNEO 0171 450381
CN2 tel 0173 316619 mail per comunicazioni dipp.alba@aslcn2.it - PREFERIBILMENTE SU PRENOTAZIONE, in seguito alla segnalazione da parte del medico di famiglia (in tal caso il viaggiatore contatterà il medico curante, il quale a sua volta invierà la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione) oppure con ACCESSO DIRETTO in base agli orari del link
Sono stati predisposti due moduli specifici per la regione:
che devono essere compilati e inviati ai rispettivi destinatari.
Sono state indicate le FAQ REGIONALI in merito alla procedura e l'elenco dei SISP Regionali a cui fare la comunicazione.
Per info e chiarimenti contattare Servizio Internazionalizzazione - Bianca Revello 0171.455502 b.revello@uicuneo.it o internazionale@uicuneo.it