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A seguire le domande e risposte relative alle misure che Governo, Regione Piemonte e Associazioni di categoria hanno predisposto per il sostegno di imprese e famiglie colpite dall’emergenza conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19.
1) Quali sono le principali misure adottate dal DL Cura Italia per sostenere la liquidità delle imprese?
Il DL Cura Italia, emanato il 18 marzo u.s., prevede un pacchetto di misure a sostegno delle imprese, con uno stanziamento complessivo di circa 4,8 miliardi di euro.
In particolare:
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link.
2) In cosa consistono le misure di moratoria previste dal DL "Cura Italia" del 17 gennaio 2020?
Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
3) Quali sono le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie?
Alle moratorie possono accedere le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
4) Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?
L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
5) Quali sono le modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione di moratoria
Le domande di moratoria devono essere inviate a tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, che devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”. Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. E’ opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
6) Cosa succede se il finanziamento per cui si richiede la moratoria è assistito da una garanzia pubblica?
Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
7) Cosa sono gli elementi accessori al contratto a cui si fa riferimento nella norma.
Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità
8) Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?
Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.
9) Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?
La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.
10) La moratoria introdotta dal DL "Cura Italia" si applica anche ai finanziamenti connessi alle agevolazioni pubbliche?
È prevista la sospensione di tutti i finanziamenti agevolati (tra gli altri anche i finanziamenti Nuova Sabatini) o erogati con provvista di soggetti terzi. Nel caso dei finanziamenti agevolati il soggetto finanziatore deve comunicare la sospensione all’ente erogante l’agevolazione. Quest’ultimo ha la facoltà di provvedere entro 15 giorni a fornire eventuali integrazioni alle modalità operative dell’agevolazione.
Inoltre la Regione Piemonte, per tutti i bandi di finanziamento gestiti dalla Regione per i quali è stato contratto un prestito, ha già applicato la sospensione del pagamento delle quote capitale delle rate e l'allungamento della durata dei prestiti. Queste misure si possono applicare ai finanziamenti in essere alla data del 6 marzo 2020. I bandi regionali interessati sono indicati nell'Allegato A.
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link
11) E' possibile ottenere una sospensione o un allungamento dei finanziamenti senza utilizzare la moratoria introdotta dal DL "Cura Italia"?
Le Associazioni di rappresentanza delle imprese, tra cui Confindustria, il 6 marzo u.s. hanno siglato con l'ABI-Associazione Bancaria Italiana un addendum all'Accordo per il Credito 2019, che prevede l'estensione dell'applicazione della moratoria ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. Sono ammissibili mutui, finanziamenti e leasing erogati dagli istituti di credito alle Micro, Piccole e Medie Imprese italiane. Il periodo massimo di sospensione del pagamento delle rate è di 12 mesi. La richiesta di adesione alla moratoria può essere presentata alla propria banca.
Si ricorda inoltre che alcune banche hanno già annunciato misure di particolare favore, che includono tra l’altro la disponibilità a sospendere l’intera rata del finanziamento.
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link.
12) Quali sono gli istituti di credito che hanno già attivato misure di sostegno a favore delle imprese in difficoltà?
Alcuni istituti di credito e alcune compagnie di assicurazione si sono impegnati fin da subito a sostenere le imprese in difficoltà a causa dell'emergeza epidemiologica da Covid-19.
Gli interventi prevedono, tra le altre, le seguenti misure:
L'elenco degli istituti bancari che hanno attivato le suddette misure di sostegno è in continuo aggiornamento. Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link.
13) La Regione Piemonte ha adottato delle misure a sostegno delle imprese in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria in corso? Se sì, quali?
La Regione Piemonte ha presentato le prime misure per sostenere imprese e famiglie, messe in difficoltà dall’emergenza provocata dal Coronavirus.
Elenchiamo di seguito la sintesi di questi primi provvedimenti regionali, che saranno attuativi nei prossimi giorni:
14) La mia azienda non ha potuto partecipare a una fiera all'estero, ma a causa dell'emergenza sanitaria la fiera è stata annullata. Sono previsti rimborsi per le spese già sostenute? Quali sono le eventuali modalità di richiesta del rimborso?
L'Agenzia ICE, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, ha previsto che vengano annullate le quote già fatturate dall'ICE alle aziende per la partecipazione alle iniziative promozionali (fiere estere, seminari, mostre autonome, workshop ecc.) che avrebbero dovuto svolgersi dal primo febbraio 2020, in qualsiasi parte del mondo.
Verranno rimborsate le spese già sostenute per la partecipazione alle iniziative sopra descritte per un tetto massimo pari a 6.000 euro ad azienda per quelle dei settori agroalimentare e beni di consumo, e a 10.000 euro ad azienda per quelle del comparto beni strumentali.
Sarà inoltre offerto gratuitamente un modulo espositivo allestito in tutte le manifestazioni organizzate dall'Agenzia ICE (fiere, mostre autonome, ecc.) che si svolgeranno nel periodo marzo 2020-marzo 2021, in qualsiasi parte del mondo.
Per le altre attività, quali seminari, workshop e incoming sarà ugualmente garantita a tutte le aziende la partecipazione a titolo gratuito, limitatamente a una postazione/ammissione per singola iniziativa.
Le modalità attuative della misura saranno rese disponibili appena possibile.
Per conoscere le fiere annullate e o spostate è possibile scrivere a: fiere-eventi@uicuneo.it