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Si riportano alcune FAQ sulle misure restrittive introdotte dal DPCM 22 marzo 2020.
Quali sono le aziende che possono continuare la propria attività?
Azienda con codice ATECO ricompreso nell’allegato 1 può continuare la propria attività, senza comunicazione al Prefetto.
Azienda con codice ATECO non ricompreso nell’allegato 1 può continuare a lavorare se e solo se svolge:
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
CLASSIFICAZIONE ATECO
1. D. Sono un soggetto che svolge un’attività industriale o commerciale che ricade tra le attività elencate nella Tabella, posso continuare ad operare?
R. Si, le attività indicate nella Tabella possono proseguire, perché ritenute attività essenziali.
2. D. Nel caso vi siano incongruenze tra i codici ATECO risultanti nella visura camerale e quelle risultanti dall’attribuzione della partita IVA, quali codici devo considerare al fine di verificare se la mia attività debba essere sospesa o meno?
R. Si ritiene che i codici attività risultanti dalla visura camerale siano quelli che rilevano ai fini della corretta descrizione dell’attività effettivamente svolta; quindi,quelli da prendere in considerazione per la verifica della prosecuzione o meno delle attività.
3. D. Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO. Posso continuare a operare solo se tutti i miei codici attività sono indicati in Tabella?
R. Non è necessario che tutti i codici ATECO siano inclusi nella Tabella; tuttavia, l’attività che potrà proseguire sarà solo quella individuata dal codice ATECO riportato in Tabella.
4. D. Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO: un codice primario e uno o più codici secondari. Posso continuare a operare solo se il mio codice di attività primario è riportato nella Tabella?
R. Il soggetto può continuare a svolgere l’attività riferita al codice ATECO riportato in Tabella, indipendentemente dal fatto che si tratti di un codice ATECO primario o secondario.
5. D. La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati nella Tabella ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?
R. No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l’attività ricade tra quelle essenziali riportate nella Tabella.
6. D. Il codice ATECO della mia attività non ricade tra quelli indicati nella Tabella ma svolgo attività che ricadono nelle lettere e) e f) del DPCM. Posso continuare ad operare? Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?
R. È possibile continuare a svolgere le attività elencate alle lettere e) e f) del DPCM senza dover dare comunicazione al Prefetto.
7. D. La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati nella Tabella ma, invece, c’è il codice ATECO di una delle mie attività secondarie. Considerato che posso continuare ad operare per l’attività secondaria posso, contestualmente, proseguire anche la produzione dell’attività prevalente (codice ATECO primario)?
R. In linea generale, l’attività prevalente (il cui codice ATECO non è riportato in Tabella) deve essere sospesa salvo che si possa considerare “un’attività integrata con l’attività secondaria” o sia un’attività “funzionale alla filiera di una delle attività indicate in Tabella”; in quest’ultimo caso sarà necessario darne comunicazione al Prefetto.
7.1 D. Cosa s’intende per attività integrata con un'altra attività?
R. Un’attività si considera integrata ad un’altra quando è svolta all’interno di una stessa unità produttiva e concorre, quindi, al medesimo processo produttivo. In questi casi, le attività sono inscindibili e l’intera sequenza produttiva è considerata come una sola attività.
Si ritiene che l’impresa che svolge un’attività indicata in Tabella possa continuare a svolgere anche la/le attività integrata/e sebbene queste ultime non siano incluse.
Es. 1) Soggetto con codice ATECO 28.95.00 - Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone - elencato in Tabella, svolge in maniera integrata attività di fabbricazione di macchine per la stampa (c.d converting) classificata al codice ATECO 28.99.10; codice non riportato in Tabella.
Si ritiene che nello svolgimento della propria attività di fabbricazione della carta tale soggetto possa continuare a svolgere anche l’attività di produzione delle macchine per la carta in quanto attività integrata a quella ritenuta essenziale.
8. D. Sono una impresa che svolge solo occasionalmente un’attività indicata nella Tabella. Posso continuare ad operare?
R. No, i codici ATECO riportati in Tabella servono ad individuare i soggetti che svolgono in via ordinaria alcune attività ritenute essenziali. Non importa se tale attività sia prevalente o secondaria ma deve essere un’attività svolta in modo continuativo, per la quale l’impresa ha correttamente comunicato il codice ATECO tra i propri codici attività.
9. D. Nella Tabella è indicata la divisione (due cifre) o il gruppo (tre cifre) della mia attività ma non il mio codice ATECO completo. Posso continuare a operare?
R. Si. Nel caso in cui la Tabella indichi una divisione (es. 01, 11, 33) o un gruppo (es.22.1, 27.1, etc.) tutte le ripartizioni subordinate che fanno riferimento a quella divisione o gruppo possono continuare a operare (gruppi, classi, categorie, sottocategorie).
Esempio 1)
D. L’attività della mia impresa ricade nel codice ATECO 22.29.09. Nella Tabella risulta ammesso il codice 22.2. Posso continuare ad operare?
R. Si.
Esempio 2)
D. La Tabella indica tra le attività che possono continuare ad operare quelle rientranti nel codice ATECO 32.50. Le attività della mia impresa sono identificate con i seguenti codici: 32.50.4 e 32.50.5. Posso continuare ad operare?
R. Si.
10. D. La Tabella riporta solo codici ATECO a livello di categoria (5 cifre) o sottocategoria (6 cifre) diversi dal mio, ma che ricadono nella stessa divisione o gruppo della mia attività, posso continuare a operare?
R. No, a meno che l’attività non sia oggetto delle deroghe del DPCM (es. attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nella Tabella; attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e essenziali; attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali; le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari; le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo; le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale).
ATTIVITÀ FUNZIONALI
11. D. Cosa s’intende per attività funzionali alla filiera delle attività indicate in Tabella e dei servizi essenziali e di pubblica utilità?
R. Per attività funzionali si intendono le attività che, nell’ambito della catena produttiva, assicurano la prosecuzione delle attività indicate in Tabella e dell’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Ad esempio, si considera attività funzionale la fornitura di beni e servizi per lo svolgimento delle attività indicate in Tabella e per l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.
12. D. Sono il fornitore di un’impresa che a sua volta fornisce beni/servizi a un’impresa che svolge le attività indicate in Tabella o che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità. La mia è un’attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare?
R. Considerata la necessità di assicurare la continuità delle attività indicate in Tabella e dei servizi essenziali e di pubblica utilità, appare ragionevole ritenere che ogni impresa parte della relativa catena produttiva possa considerarsi funzionale e, quindi, abilitata a operare. Peraltro, lo stesso art. 1, co. 1, lett d) del DPCM fa riferimento alla “continuità della filiera”, pertanto, appare compatibile con la ratio dello stesso DPCM una concezione progressiva di funzionalità, tale da includere le imprese che compongono la catena produttiva e che producono beni e servizi attinenti alle attività consentite. Al fine di proseguire la propria attività, l’impresa dovrà presentare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei propri beni o servizi attinenti alle attività consentite.
13. D. Le imprese funzionali possono operare solo per le imprese e le amministrazioni indicate nella comunicazione al Prefetto o possono operare anche per altri clienti?
R. Il DPCM contente la prosecuzione delle sole attività essenziali e di quelle funzionali alla loro operatività, disponendo la sospensione di tutte le altre. Considerata la ratio restrittiva del provvedimento e che la comunicazione al Prefetto deve indicare “specificamente” le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei beni o servizi attinenti alle attività consentite, appare ragionevole ritenere che le imprese funzionali possano operare solo per i soggetti indicati nella comunicazione prefettizia.
14. D. Sono il fornitore di un’impresa con impianto a ciclo continuo ovvero del settore dell’aerospazio e della difesa o esercente attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale che continua la propria attività. La mia è un’attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare? E i miei fornitori?
R. Appare ragionevole ritenere che la funzionalità alla continuità delle filiere debba riferirsi a tutte le attività consentite e, quindi, estendersi a tutte le imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. In ogni caso, l’attività del fornitore dell’impresa con impianto a ciclo continuo deve essere limitata a quanto funzionale a evitare il grave pregiudizio all’impianto stesso o il pericolo di incidenti. Si ricorda, che ai fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione.
15. D. Sono il fornitore di un’attività commerciale operativa ai sensi del DPCM 11 marzo 2020. La mia è un’attività funzionale? Posso continuare a operare? E i miei fornitori?
R. Con riferimento alle attività commerciali, l’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM prevede che restano ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020. Considerata la necessità di consentire la continuità delle attività commerciali, appare ragionevole ritenere che il concetto di funzionalità debba riferirsi anche alla continuità di tali attività e, quindi, estendersi alle imprese che producono beni e servizi attinenti alla relativa filiera. In ogni caso, ai fini della prosecuzione dell’attività funzionale, è necessario inviare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione.
FILIERA ESTERA
16. D. Sono un’impresa che svolge un’attività indicata nella Tabella ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari, posso operare nei confronti di un cliente straniero?
R. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del DPCM, e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l’emergenza di cui all’art. 1, co. 1, lett. f) del DPCM e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.
17. D. Sono un’impresa che svolge un’attività funzionale. Posso operare nei confronti di un cliente straniero?
R. Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del DPCM, e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sa italiani, che stranieri. Quanto ai clienti stranieri, in linea con la ratio del DPCM è necessario che essi rientrino nei settori indicati in Tabella, eroghino servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini dell’operatività anche nei confronti di clienti stranieri, l’impresa ha l’onere di indicare il beneficiario straniero nella comunicazione al Prefetto.
PERIODO TRANSITORIO E ATTIVITA’ CONSENTITE DOPO IL 25 MARZO 2020
18. D. Fino a quando posso completare le attività in vista della chiusura?
R. Fino alle ore 24:00 del 25 marzo 2020.
19. D. Per le imprese che non possono proseguire le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere le proprie funzioni?
R. Il DPCM prevede che le attività sospese possano comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, pertanto, non sussistono dubbi in merito alla possibilità di far proseguire da remoto tutte le attività che possono essere svolte in tal modo, come ad esempio, quelle amministrative.
20. D. Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?
R. Ferme restando la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso ai locali dell’impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
21. D. Dopo il 25 marzo, è possibile consentire l’accesso ai locali dell’impresa, le cui attività sono sospese, a “soggetti terzi” che svolgono attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e disinfestazione?
R. Si, poiché le già menzionate attività rientrano tra quelle indicate nella Tabella.
22. D. Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?
R. Ferme la sospensione dell'attività di produzione la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che sia compatibile con la ratio del DPCM l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
23. D. Le imprese che hanno dovuto sospendere l'attività il 23 marzo, possono spedire e/o ricevere merci dopo il 25 marzo?
R. Sì, ma a condizione che le merci da spedire siano state prodotte e immagazzinate dall'impresa prima del 23 marzo e che le merci da ricevere siano state ordinate dall'impresa prima di tale data.
Ovviamente, tali operazioni dovranno svolgersi con il minor numero possibile di addetti alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e ilcontenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla parti sociali il 14 marzo 2020, e nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del Trasporto e della Logistica", siglato 20 marzo 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Organizzazioni di categoria e sindacali. Inoltre, in un’ottica cautelativa rispetto a eventuali attività di controllo, si suggerisce anche in questi casi di effettuare la comunicazione al Prefetto, in forma libera, motivando succintamente le ragioni della spedizione o del ricevimento delle merci.
24. D. Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, è consentita dopo il 25 marzo 2020 la riunione del Consiglio di Amministrazione nei locali aziendali, alla presenza di un segretario verbalizzatore/dipendente?
R. No. Questa attività potrà essere svolta solo da remoto.
25. D. Le holding stanno chiudendo i bilanci, possono continuare ad operare dopo il 25 marzo 2020?
R. Le holding possono continuare ad operare, poiché rientranti nei codici ATECO 64.20 o 70, entrambi richiamati nella tabella.
Per le imprese con attività sospese, invece, gli uffici amministrativi possono lavorare esclusivamente da remoto. Si rammenta, che l’art. 106 del DL. n.18/2020 consente a tutte le imprese di approvare il bilancio nel termine lungo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga agli articoli 2364, co. 2, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI CONSENTITE
26. D. Le attività della mia impresa rientrano tra quelle ammesse dalla Tabella (es. Codice ATECO 20). Le stesse attività però rientrano tra quelle a ciclo continuo dalla cui interruzione potrebbe derivare rischio di incidenti. Tali ultime attività, ai sensi della lettera g) dell’articolo 1 del DPCM sono consentite previa comunicazione al Prefetto. Come mi comporto?
R. Rientrando le attività tra quelle elencate nella Tabella (la cui prosecuzione è consentita senza alcun adempimento formale), non è necessaria alcuna comunicazione.
27. D. Le imprese che svolgono "attività di commercio al dettaglio" di cui all'allegato 1 del DPCM dell'11 marzo 2020 possono continuare la propria attività dopo il 25 marzo 2020?
R. Sì. L’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM stabilisce che resta fermo quanto disposto per le attività commerciali nel DPCM 11 marzo 2020, che quindi possono continuare la propria attività, senza peraltro necessità di comunicazione alla Prefettura o di richiesta di autorizzazione (es. commercio per mezzo di distribuzione automatica, commercio al dettaglio di elettrodomestici).
28. D. L’attività della mia impresa è esclusa da quelle elencate nella Tabella. Tuttavia, vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all’estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell’impresa?
R. L’art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM prevede che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 che, tra l’altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. Pertanto, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio già attive.
Conseguentemente:
• le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
• le attività di confezionamento, gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto: i) se svolte da personale interno, dovrebbero considerarsi comunque consentite; ii) se svolte in outsourcing, sono consentite ai sensi della Tabella.
29. D. La mia attività di impresa non rientra tra quelle indicate in Tabella ma tra le mie attività vendo anche dispositivi medici. Posso continuare ad operare in virtù della lettera f) del DPCM?
R. La lettera f) consente di proseguire le attività di produzione, trasporto e commercializzazione di dispositivi medico-chirurgici quindi è possibile continuare a svolgere la sola attività di vendita di tali dispositivi
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE PREFETTURE
30. D. Chi è tenuto a fare la comunicazione al Prefetto?
R. Ai fini dello svolgimento dell’attività, devono fare la comunicazione al Prefetto:
• le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate in Tabella;
• le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
• le imprese che svolgono l’attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo. Tuttavia, non è soggetta a comunicazione l’attività degli impianti a ciclo produttivo continuo finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.
31. D. Chi è tenuto a chiedere l’autorizzazione al Prefetto?
R. Devono chiedere l’autorizzazione al Prefetto le imprese che svolgono attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.
32. D. A quale Prefettura deve essere inviata la comunicazione o la richiesta di autorizzazione?
R. Entrambi i documenti vanno inviati alla Prefettura della Provincia dove sono ubicate le attività produttive (funzionali o a ciclo continuo).
33. D. Esiste un modello nazionale di comunicazione o di richiesta di autorizzazione al Prefetto?
R. No, non esiste un modello nazionale. Le singole Prefetture stanno predisponendo dei format che vengono pubblicati sui rispettivi siti internet. Si consiglia di monitorare tali siti internet.
34. D. L’impresa “funzionale” cosa deve indicare nella comunicazione al Prefetto?
R. Fermo quanto riportato nei moduli delle singole Prefetture, nella comunicazione devono essere indicate le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. A tal fine, si suggerisce un approccio puntuale e di indicare tutti i clienti, anche stranieri, operanti nei settori indicati in Tabella, che eroghino servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini dell’operatività anche nei confronti di clienti stranieri, l’impresa ha l’onere di indicare il beneficiario straniero nella comunicazione al Prefetto.
Nel caso si disponesse di altra documentazione utile, nulla vieta per completezza di allegarla.
35. D. L’impresa che svolge l’attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo cosa deve indicare nella comunicazione al Prefetto?
R. Nella comunicazione dovranno essere indicate le ragioni per le quali l’interruzione dell’attività comporterebbe un grave pregiudizio all’impianto ovvero un pericolo di incidenti.
36. D. Sono un’impresa funzionale e ho inviato la comunicazione al Prefetto. Posso continuare a operare oppure devo attendere un riscontro dalla Prefettura?
R. Sì, puoi continuare a operare. L’art. 1, co. 1, lett. d) del DPCM prevede che effettuata la comunicazione, le imprese funzionali possano legittimamente proseguire senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura.
37. D. Sono un’impresa con impianto a ciclo continuo e ho inviato la comunicazione al Prefetto. Posso continuare a operare oppure devo attendere un riscontro dalla Prefettura?
R. Sì, puoi continuare a operare. L’art. 1, co. 1, lett. g) del DPCM prevede che effettuata la comunicazione, le imprese funzionali possano legittimamente proseguire senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura.
38. D. A seguito della comunicazione, il Prefetto può sospendere l’attività di un’impresa funzionale o di impianti a ciclo produttivo continuo?
R. Sì, il Prefetto può sospendere l’attività ovvero l’impianto a ciclo continuo qualora ritenga che non sussistano rispettivamente le condizioni di funzionalità e il grave pregiudizio all’impianto ovvero un pericolo di incidenti per effetto dell’interruzione.
ULTERIORI QUESTIONI
39. D. Le ordinanze regionali adottate per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e che prescrivono misure più rigorose di quelle adottate a livello nazionale sono valide?
R. L’art. 3, co. 2 del DL n. 6/2020 stabilisce che nelle more dell'adozione dei DPCM, nei casi di estrema necessità e urgenza, le misure di contenimento dell'emergenza COVID-19 possono essere adottate dal Presidente della Regione o dal Sindaco. Il Presidente della Regione, quindi, può adottare ordinanze contingibili e urgenti purché in presenza di circostanze non affrontate dai DPCM. Inoltre, è ragionevole ritenere che il Presidente della Regione possa adottare ordinanze contingibili e urgenti che prevedano misure ulteriori rispetto a quelle previste nei DPCM purché non siano in contrasto (e, quindi, ad esempio, più severe) con le misure adottate a livello nazionale. Si rammenta che le ordinanze dei Presidenti delle Regioni sono atti pienamente validi ed efficaci e dunque devono essere rispettate, salvo – in caso di dubbia legittimità – l’impugnazione dinanzi al giudice amministrativo e il conseguente eventuale annullamento.
In ogni caso, la questione necessita di un continuo monitoraggio, anche in virtù dell’evoluzione normativa di rango primario.
40. D. Sono un’impresa la cui attività non è compresa tra quelle indicate dell’Allegato 1 al DPCM disponibile a convertire la produzione per fabbricare mascherine chirurgiche e dispositivi di produzione individuale (DPI). Posso svolgere questa attività?
R. L’art. 15 del DL n. 18/2020 fa riferimento alla produzione in deroga di dispositivi di protezione individuale e di mascherine chirurgiche. La produzione è finalizzata alla gestione dell'emergenza COVID-19, pertanto, appare ragionevole ritenere che la stessa possa considerarsi “funzionale a fronteggiare l’emergenza” e, quindi, consentita ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. f) del DPCM. Ai fini dello svolgimento/prosecuzione di tali attività, ferme quelle di cui all'art. 15 del DL n. 18/2020, non sembrerebbero necessarie ulteriori formalità (es. comunicazione al Prefetto).
41. D. Ai fini di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro del personale delle aziende in cui l’attività produttiva non è sospesa, il datore di lavoro deve rilasciare una dichiarazione al lavoratore che attesti che l’azienda è tra quelle la cui attività non è sospesa?
R. No dovrà informarli solo della categoria, fra quelle alle quali è consentito continuare l’attività produttiva, appartiene l’impresa stessa.
I dipendenti in servizio nella propria autodichiarazione per gli spostamenti, nell’indicare l’impresa presso cui lavorano, potranno aggiungere che rientra tra le attività dell’all. 1 del DPCM 22 marzo 2020, o che è funzionale, o a ciclo continuo o autorizzata in quanto industria dell’aerospazio o difesa.
Qualora un’azienda avente codice ATECO non ricompreso in Allegato 1 abbia deciso di sospendere la propria attività, pur avendo tra propri clienti imprese con attività essenziali, e ad un certo punto riceva una richiesta di fornitura di beni/servizi da parte di uno dei predetti clienti, cosiddetti essenziali, al fine di dar corso a tale operazione commerciale può inviare la prevista comunicazione al competente Prefetto ancorché in data successiva al 25 (o 28) c.m.?
Si ritiene fatta salva la possibilità di fare la comunicazione al Prefetto in un momento successivo a seguito del perfezionamento di un ordine/commessa con un operatore della filiera delle attività e dei servizi consentiti. La comunicazione dovrebbe essere fatta solo se nella rosa dei clienti si hanno ordini o commesse attivi Analogamente, considerato che l'operatività dei funzionali è limitata alle imprese/PA indicate nella comunicazione prefettizia, la comunicazione del funzionale dovrebbe potersi di volta in volta integrare con nuovi riferimenti a seguito del perfezionamento di nuovi ordini/commesse con altri operatore della filiera delle attività e dei servizi consentiti.