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Circolare - 26/03/2020

Congedi dei genitori per emergenza COVID19 ed estensione dei permessi ai sensi della L.104/1992: pubblicata la circolare INPS

Con la circolare n. 45 del 25/03/2020 (in allegato) l’INPS ha regolamentato nel dettaglio quanto previsto dal Decreto-legge n.18 del 17/03/2020 in tema di congedi parentali per emergenza COVID19 ed estensione dei permessi L.104/1992 per portatori di handicap e loro assistenza.

 

CONGEDO PARENTALE:

  • i permessi spettano per  nucleo familiare, nel limite massimo di 15 giornate complessive, ulteriori rispetto ai consueti 6 mesi di congedo parentale, usufruibili alternativamente tra madre e padre, in ragione della sospensione delle normali attività scolastiche;
  • l’importo del congedo è pari al 50% della retribuzione, solo ed esclusivamente per nuclei con figli fino ai 12 anni di età. Tale limite è escluso in presenza di figli disabili;
  • se nel nucleo familliare vi sono figli di un’età compresa tra i 12 e i 16 anni, è possibile assentarsi dal lavoro per lo stesso numero di giorni, in modo non retribuito.

La prestazione è usufruibile dal lavoratore in modo continuativo o frazionato a giornate, non ad ore.

Per quanto attiene alla presentazione delle domande, in attesa dell’adeguamento di una procedura informatica da parte dell’Inps, valgono le consuete modalità di richiesta del congedo parentale e del relativo anticipo e conguaglio della prestazione da parte del datore di lavoro. Si sottolinea che sarà comunque possibile per il lavoratore, attraverso la nuova procedura, richiedere il congedo parentale retroattivamente, ma non oltre il 5 Marzo.

La circolare precisa che il congedo è usufruibile in modo alternativo al voucher baby-sitter ed è necessario che, nel nucleo, non vi siano altri percettori di misure a sostegno del reddito per cessazione o sospensione dell’attività lavorativa. Tali condizioni devono essere autocertificate dal dipendente al datore di lavoro e all’Inps, quando verrà predisposta la nuova procedura, prima di richiedere il congedo.

 

PERMESSI LEGGE 104/1992

Per quanto riguarda l’estensione dei permessi retribuiti legge 104/1992 si precisa che:

  • oltre ai 3 giorni mensili consueti, spettano ai dipendenti autorizzati, 12 giorni complessivi usufruibili tra il mese di Marzo e il mese di Aprile;
  • i permessi saranno usufruibili anche con un frazionamento ad ore e potranno essere riproporzionati, con le consuete modalità, per i dipendenti con part time verticale o misto;
  •  è prevista la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore che assiste diversi soggetti disabili ai sensi della legge n.104/1992. Lo stesso discorso vale per chi fruisce della legge 104/1992 per sè stesso e per l’assistenza a familiari;
  • le 12 giornate sono usufruibili anche per il lavoratore disabile che utilizza i permessi mensili retribuiti ai sensi della legge 104/1992 per sé stesso.

Per quanto attiene ai codici ed alle modalità di presentazione delle denunce contributive da parte dei datori di lavoro, rimandiamo alla consultazione della circolare in allegato.

 

I nostri uffici sono a disposizione per approfondimenti.

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