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Confindustria continua a monitorare con attenzione le evoluzioni che stanno interessando la crisi russo-ucraina, al fine di fornire il massimo supporto alle imprese.

Cliccare su "Tutte le informazioni" dal menu a sinistra per leggere le circolari e news di aggiornamento. 

 

A seguito del riconoscimento delle autoproclamate Repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk e dell’avvio delle operazioni militari sul territorio ucraino, Unione europea, Regno Unito, Stati Uniti e altri partner internazionali hanno varato una serie di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti della Russia. 

Le misure, in continuo aggiornamento, riguardano l’export di beni e servizi strategici, l’assistenza tecnica e finanziaria, il congelamento di beni e il divieto di ingresso nell’UE di una serie di persone fisiche e giuridiche, il blocco dello spazio aereo e delle riserve internazionali della Banca centrale russa e, da ultimo, l’esclusione di alcune banche russe dal sistema dei pagamenti internazionali Swift.

Di seguito una sintesi dei principali provvedimenti.

 

Le misure del 21 luglio

  • Il nuovo pacchetto di misure è definito di “manutenzione e allineamento” (“MAINTENANCE AND ALIGNMENT PACKAGE”) per rafforzare l’attuazione di quelle già in vigore, prevenirne l’elusione ed estenderne la portata.
  • È introdotto il divieto di importazione, acquisto e trasferimento di oro e articoli di gioielleria contenenti oro di origine russa o esportati nella Ue. È, inoltre, vietata la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria relativa alle operazioni e ai prodotti in questione.
  • Vengono integrati e/o sostituiti alcuni elenchi di beni e tecnologie sottoposte a divieto di trasferimento o esportazione in Russia o per uso in Russia (di particolare rilievo la modifica dell’elenco dei beni e tecnologie quasi-duali - All. VII - con l’inserimento di ulteriori voci)
  • È ampliata la portata del divieto relativo all’accesso ai porti delle navi registrate sotto bandiera russa, estendendolo alle chiuse, per evitare che la misura venga elusa (la misura ha effetto dal 29 luglio).
  • Viene esteso il divieto di accettare depositi a quelli provenienti da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi e di proprietà maggioritaria (oltre il 50%) di cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia il cui valore totale per ente creditizio supera i 100.000 euro.
  • Per evitare di aggravare l’insicurezza alimentare ed energetica globale, si estendono le esenzioni al divieto di transazioni necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi grano e fertilizzanti, prodotti chimici e minerali (gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro) nonché petrolio e prodotti petroliferi, da o attraverso la Russia.
  • È, infine, esteso l’elenco degli individui e delle entità russi colpiti da sanzioni, tra queste Sberbank, già esclusa dallo SWIFT ed ora soggetta anche a congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche (il listing totale è di oltre 1200 individui e oltre 100 entità).


Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla relativa circolare: l`Ue adotta il settimo pacchetto di sanzioni “Manteinance and alignment”
 

Le misure del 3 giugno

  • L’introduzione di limitazioni all’import del greggio e di alcuni prodotti petroliferi dalla Russia attuate con gradualità (in 6-8 mesi) e con temporanee eccezioni per alcuni Paesi maggiormente esposti;
  • l’estensione del blocco del sistema di pagamenti SWIFT a tre ulteriori istituti di credito russi (Sberbank; Banca di credito di Mosca; Banca agricola russa) e alla Banca bielorussa per lo sviluppo e la ricostruzione;
  • la sospensione della radiodiffusione nell’UE per ulteriori tre emittenti russe di proprietà statale;
  • l’estensione dell’elenco delle persone e delle entità russe e bielorusse cui è vietato fornire beni e tecnologie a duplice uso e l’ampliamento dell’elenco di beni e tecnologie soggetti a divieto di esportazione poiché potenzialmente utilizzabili nel settore della difesa e della sicurezza;
  • il divieto di fornire a soggetti russi o residenti in Russia servizi di consulenza, pubbliche relazioni e contabilità;
  • l’ampliamento degli elenchi di persone o entità designate.

 
Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla relativa  Nota di aggiornamento: Ulteriori misure adottate dalla Ue nell`ambito del 6° Pacchetto di sanzioni

 

Le misure dell'8 aprile

  • Il regime sanzionatorio è ulteriormente inasprito con restrizioni all’import dalla Russia di carbone e altri combustibili fossili solidi (wind-down fino a 10 agosto 2022), nuovi divieti di importazione per prodotti quali legno, cemento, fertilizzanti, prodotti ittici e liquori ecc. nonchè divieti di esportazione mirati su settori ad alta tecnologia (tra cui semiconduttori, macchinari e attrezzature di trasporto). Sono, inoltre, vietate le attività degli autotrasportatori russi e bielorussi e l’accesso ai porti di navi battenti bandiera russa, nonché divieto generale ad operatori russi di partecipazione agli appalti pubblici europei. Sul piano finanziario, i divieti di esportazione e/o cessione di valuta e attività denominate in euro sono estesi alle valute di tutti gli Stati membri.
  • Viene ampliato l’elenco delle entità oggetto di congelamento dei beni con 217 nuove persone fisiche e 18 entità giuridiche, fra cui altre quattro banche con una quota di mercato pari al 23% già escluse dal sistema SWIFT ed ora assoggettate ad asset freeze e in tal modo completamente escluse dai mercati dell'UE (Otkritie FC Bank, VTB, Novikombank e Sovcombank).
  • Misure speculari sono state adottate, per evitare triangolazioni, anche nei confronti della Bielorussia. In particolare, quelle inerenti ai trasporti su strada (con le medesime eccezioni del servizio postale) e regimi autorizzativi per il trasporto di gas naturale, petrolio, prodotti petroliferi raffinati, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi grano e fertilizzanti. Anche per la Bielorussia viene fatto divieto di vendita e cessione di valuta o valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, incluse le quote di organismi di investimento, a qualsiasi entità residente o stabilita in Bielorussia, fra cui il governo e la banca centrale, o che possano essere utilizzate in Bielorussia, ad eccezione di uso personale e scopi diplomatici o umanitari.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla relativa Pubblicato il quinto pacchetto di restrizioni in Gazzetta Ufficiale Europea - Nota di aggiornamento Confindustria e alla normativa di riferimento:
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 110, 8 aprile 2022
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 111, 8 aprile 2022

 

Le misure del 15 marzo

  • Sono previste nuove restrizioni all'esportazione di beni e tecnologie per l'industria della difesa, per la sicurezza e per l'industria energetica; export ban per i beni di lusso di valore unitario superiore a 300 euro (salve ulteriori specificazioni indicate); divieto di importazione di prodotti siderurgici. 
  • Vengono vietate tutte le transazioni con alcune imprese statali russe e la fornitura di servizi di rating finanziario a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia.
  • È stato, inoltre, ulteriormente ampliato l’elenco delle persone ed entità sanzionate (designati altri 15 soggetti tra i quali oligarchi, dirigenti d’azienda e giornalisti che hanno contribuito alla propaganda del governo russo e 9 nuove entità). 
  • Infine, è stata adottata una dichiarazione politica sulla sospensione delle concessioni commerciali multilaterali alla Russia, sottoscritta dai Paesi G7 e da alcuni membri del WTO.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa circolare  Nuove Misure restrittive su Russia: regolamenti 427 e 428, in particolare beni di lusso, alcolici, acciaio e ferro e alla normativa di riferimento

 

Le misure del 9 marzo

  • Le nuove misure, adottate in reazione alla prosecuzione dell’attacco all’Ucraina, integrano il regime sanzionatorio verso la Bielorussia (Decisione 2022/399 e Regolamento 2022/398) con l’esclusione di tre banche bielorusse (Belagroprombank, Bank Dabrabyt, Development Bank of the Republic of Belarus) dal sistema Swift; l’allineamento delle restrizioni finanziarie a quelle previste per la Russia inclusi “crypto-assets” (tra cui, blocco delle transazioni relative alle riserve e agli asset della Banca Centrale Bielorussa, divieto di quotare in borsa o di fornire servizi di borsa in UE per le società bielorusse con partecipazione statale superiore al 50%, divieto di fornire sostegno finanziario al commercio; divieto per le banche UE di accettare depositi superiori a 100.000 € da soggetti bielorussi, divieto di vendere titoli denominati in euro; divieto di esportare in Bielorussia banconote denominate in euro). (Circolare Crisi Ucraina-Russia: esclusione di tre banche bielorusse dal sistema Swift)
  • Sono, inoltre, previste ulteriori restrizioni economiche nei confronti della Russia (Decisione 2022/395 e Regolamento 2022/394), in particolare nel settore marittimo con blocco all’export di beni e tecnologie per la navigazione marittima (tra cui equipaggiamenti radio), inclusa la relativa assistenza tecnica e finanziaria (esenzioni per esigenze umanitarie, emergenze ecc.), divieto di fornire servizi finanziari alla società Russian Maritime Register of Shipping. Inoltre, le criptomonete sono inserite tra le “transferable securities” di cui sono proibite le transazioni.
  • Infine, sono previste nuove designazioni (Decisione 2022/397 e Regolamento 2022/396) di ulteriori 160 individui (imprenditori e membri del Consiglio della Federazione russa che hanno votato in favore del riconoscimento delle repubbliche separatiste). Il totale dei soggetti listati è di 875 individui e 53 entità.

Circolare: Nota di aggiornamento: ulteriori misure adottate dall`UE, dai principali partner commerciali e dalla Russia

         

Le misure del 2 marzo:

  • Un ulteriore provvedimento, in vigore dal 2 marzo, dispone l’esclusione di sette delle principali banche russe dal sistema di messaggistica internazionale utilizzato dalle banche per dare esecuzione agli ordini di pagamento transnazionali, SWIFT. Nel dettaglio, la misura colpisce: VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vneseheconombank (VEB).
  • Sono state, inoltre, adottate le annunciate sanzioni contro la Bielorussia che riguardano la designazione di 22 esponenti politici e militari bielorussi in considerazione del loro coinvolgimento nei processi decisionali e di pianificazione strategica dell’attacco militare russo contro l’Ucraina. Sono, inoltre, previste: restrizioni all’esportazione, vendita e fornitura, diretta e indiretta, di beni e tecnologie a duplice uso e ad alcuni beni e tecnologie che potrebbero contribuire allo sviluppo militare, tecnologico e della difesa della Bielorussia; restrizioni al commercio di beni utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco, combustibili minerali, sostanze bituminose e prodotti a base di idrocarburi gassosi, prodotti a base di cloruro di potassio (“potassa”), prodotti in legno, cementizi, siderurgici e prodotti della gomma.

(Circolari: Crisi Ucraina-Russia: esclusione di sette banche russe dal sistema Swift; Crisi Ucraina-Russia - Ulteriori misure adottate dalla UE e dalla Russia)

 

Le misure del 28 febbraio:

Il terzo pacchetto di misure adottato il 28 febbraio modifica ulteriormente il preesistente disposto imponendo nuove misure che vietano: 

  • ai vettori russi e a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia, o posseduto, noleggiato o controllato da persone fisiche e giuridiche russe di atterrare nel, decollare dal o sorvolare il territorio dell’Unione, rendendo di fatto impossibile la movimentazione fisica fra la Russia e la Ue. 
  • qualsiasi operazione con la Banca Centrale Russa. Il divieto riguarda qualsiasi operazione relativa alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale russa, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisca per suo conto o sotto la sua direzione.

(Circolare Crisi Ucraina-Russia: terzo pacchetto di sanzioni UE)

 

Le misure del 25 febbraio:

La seconda tranche di misure, formalizzata il 25 febbraio, si aggiunge ed integra le precedenti, e rafforza le sanzioni volte ad incidere sull'accesso della Russia ai mercati dei capitali colpendo il suo sistema finanziario e, per suo tramite, le capacità industriali e l'economia nazionale.

  • In particolare, le misure Ue e USA impongono severi controlli sulle esportazioni impedendo l'accesso della Russia a tecnologie avanzate per limitare le sue capacità militari e industriali.
  • Inoltre, le misure sono dirette a membri dell'élite russa e alle loro famiglie, tra cui il Presidente Vladimir Putin e il Ministro degli Affari Esteri Lavrov, ed altre entità strategiche per l’industria e la finanza russa, ora assoggettate al congelamento dei beni e al divieto di ingresso in Ue e negli USA.  
  • Infine, le misure USA e Ue si estendono ad entità della Bielorussia per sanzionare il loro ruolo nel conflitto.
  • Per quanto riguarda il settore energetico, l'UE vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni e tecnologie specifici nella raffinazione del petrolio e introduce restrizioni alla fornitura dei servizi correlati, mirando a depotenziare il settore petrolifero russo.
  • Per quanto riguarda il settore dei trasporti, l'Ue introduce il divieto di esportazione per beni e tecnologie dell'industria aeronautica e spaziale, nonché di fornire servizi assicurativi, riassicurativi e di manutenzione relativi ad essi e la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria, nell’intento di comprimere la disponibilità di aeromobili, pezzi di ricambio e attrezzature ed infliggere un duro colpo all'economia e alla connettività del paese. Va ricordato, infatti, che circa tre quarti dell'attuale flotta aerea commerciale russa è costruita nell'Ue, negli Stati Uniti e in Canada.

( Circolare: Crisi Ucraina-Russia: secondo pacchetto di sanzioni UE)

 

 

Le misure del 23 febbraio: 

  • Misure individuali. Alcuni provvedimenti che modificano atti comunitari adottati nel 2014 nel quadro delle sanzioni comminate alla Russia per l’annessione della Crimea, aggiungono all’elenco delle persone e entità già “designate” altre 22 persone fisiche, fra cui i Ministri russi della difesa e dello sviluppo economico, vice primi ministri, alti esponenti dei comandi militari, giornalisti, banchieri e 4 entità giuridiche, di cui due banche, un ente finanziario e un’agenzia di informazione e 336 membri del Parlamento della Federazione Russa (Duma). Le misure comportano: congelamento dei beni, divieto di mettere fondi a disposizione dei soggetti designati e divieto di viaggio che impedisce l’ingresso o il transito nel territorio dell’UE.
  • Restrizioni finanziarie e limitazioni alla capacità della Russia di raccogliere capitali sui mercati finanziari europei. Un ulteriore provvedimento amplia la portata di quello adottato nel 2014, includendo la Russia, il suo governo, la sua banca centrale e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo collegato fra le entità a cui sono vietati: acquisto, vendita, fornitura di servizi di investimento o assistenza all'emissione o al trattamento di titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022. Esso dispone, inoltre, il divieto di erogare, direttamente o indirettamente, nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo “designata” in precedenza e dopo il 23 febbraio 2022.
  • Misure restrittive nei confronti delle due autoproclamatesi Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk. Con un altro provvedimento si vietano l’importazione nella Ue di merci da esse originarie, la fornitura diretta o indiretta di finanziamenti, l’assistenza finanziaria, assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione, l’acquisizione di nuovi beni immobili, nuove entità, azioni e altri titoli di natura partecipativa, la concessione di prestiti o altri finanziamenti, la creazione di società miste, e ogni servizio di investimento direttamente connesso a queste attività. Viene inoltre vietata l’esportazione, la vendita, la fornitura, o il trasferimento di beni e tecnologie nelle due repubbliche nei settori dei trasportidelle telecomunicazioni; dell’energia; della prospezione, esplorazione e produzione di petrolio, gas e risorse minerali. Infine, per servizi connessi alle attività turistiche nei territori specificati, si prevede l’esecuzione fino al 24 agosto 2022 di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 a condizione che l’autorità competente sia stata informata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. Vengono previsti regimi autorizzativi a capo delle autorità competenti degli Stati membri.

(Circolari Confindustria Cuneo del 24/25 febbraio)

 

 

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