In riferimento al DPCM del 22 marzo, si rilevano i principali punti di interesse per le imprese edili associate:
- La disposizione di sospensione dal 23 marzo fino al 3 aprile di tutte le attività produttive, contenuta all’articolo 1 lettera a) del DPCM, non si applica alle attività i cui codici Ateco sono riportati nell’Allegato 1 al DPCM. Tra di esse, vengono ricomprese quelle riferite ai Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione ed installazione) e attività relative alla raccolta trattamento e smaltimento rifiuti, comprese quelle delle costruzioni (codice ATECO 38).
- Con l’articolo 1 lettera d) restano consentite tutte le attività FUNZIONALI ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, previa comunicazione al Prefetto.
- Con l’articolo 1 lettera e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità di cui alla legge 146/90.
Per le attività sospese, le imprese hanno fino al 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione.
ANCE Nazionale ha reso disponibile un quadro dei principali codici ATECO di interesse del settore con l’indicazione delle attività sospese e non, uno schema riassuntivo e una nota di commento del provvedimento.