Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Facebook  Instagram  Twitter  LinkedIn  YouTube 
Confindustria Cuneo

CONTATTI

0171.455.440

taskforce@confindustriacuneo.it


RESPONSABILE TASK FORCE e SALUTE E SICUREZZA

Andrea Corniolo

0171.455.490 - 3316502034

a.corniolo@confindustriacuneo.it


INTERNAZIONALE

Nicola Calvano

0171.455.502

n.calvano@confindustriacuneo.it


LAVORO

Stefania Bergia

0171.455.416 - 3386482644

s.bergia@confindustriacuneo.it


CREDITO E FINANZA AGEVOLATA

Nicolò Cometto

0171.455.431 - 3389378231

n.cometto@confindustriacuneo.it

Circolare - 13/04/2021

Ingressi in Italia da Paesi Ue/Area Schengen - tampone entro le 48 ore precedenti all'ingresso anche nel caso di trasferte brevi (entro le 120 ore)

Con  apposita circolare si segnalava che fino al 30 aprile con ordinanza 2 aprile 2021 veniva  confermato l’obbligo di quarantena al rientro di 5 giorni per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti il rientro in Italia in uno o più degli Stati di cui all’Elenco C – Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2020 (Stati Europei e Area Schengen), anche se negativi al tampone effettuato nelle 48 ore antecedenti il rientro come specificato nell'ordinanza 30 marzo  Questi soggetti, quindi, dovranno sottoporsi a sorveglianza sanitaria e a periodo di 5 giorni di quarantena presso l’abitazione o dimora.
Inoltre, dovranno effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di quarantena.

L’Ordinanza precisa che tali obblighi non si applicano nel caso delle esenzioni previste all’art. 51 comma 7 DPCM 2 marzo 2021 (tipicamente trasferta breve per motivi di lavoro di durata inferiore a 120 ore, ecc).

art 1 co.2  ordinanza 30 marzo ( come prorogata da ord. 2 aprile) 

2. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo   2021,   le
disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi  di  cui  all'art.
51, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2
marzo 2021. 

Tuttavia  recentemente la pagina internet dedicata ai viaggi del Ministero Salute è stata aggiornata, introducendo il fatto che anche nel caso di trasferte UE di durata inferiore alle 120 ore risulta comunque necessario l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore antecedenti il rientro in Italia.

Tale asserzione non è supportata dalla normativa e peraltro genera una condizione anomala per la quale l’esenzione per le 120 ore varrebbe senza obbligo del tampone nelle 48 ore prima del rientro in caso di rientri da paesi extra-UE, e non per quelli UE.

 

Confindustria si è già attivata per confrontarsi con urgenza con i competenti uffici del Ministero e possibilmente chiarire positivamente il dubbio interpretativo.


Al momento,  onde evitare contestazioni al rientro di trasferte brevi da UE, si consiglia di procedere comunque ad un tampone nelle 48 ore precedenti il rientro in Italia.

 

 Si riporta LINK alla pagina del Ministero della Salute e a seguire il testo integrale di quanto riportato: 

 

"L’ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, proroga fino al 30 aprile 2021, le limitazioni disposte dall’ordinanza 30 marzo 2021 per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20.

Pertanto, per coloro che rientrano in Italia da un Paese dell’Elenco C è obbligatorio: 

  • sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo

In aggiunta è obbligatorio:

  • sottoporsi a prescindere dall’esito del test molecolare o antigenico di cui sopra, alla sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario per un periodo di cinque giorni
  • sottoporsi al termine dell’isolamento di cinque giorni ad un ulteriore test molecolare o antigenico

Queste disposizioni, ad eccezione del tampone in entrata descritto al primo punto, non si applicano nei casi previsti dall’articolo 51, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, consultabili nella sezione Deroghe.

Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da/per l’estero sono state previste con l' ordinanza 2 aprile 2021  e saranno in vigore dal 7 al 30 aprile 2021.

In particolare: 

  • dal 7 aprile 2021 sono ricompresi nell'Elenco C, l'Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo), Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,
    Vai alla sezione dedicata all'Elenco C 
  • per il Brasile, le disposizioni dell'Ordinanza 13 febbraio 2021 (divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia) sono state prorogate fino al 30 aprile 2021.
    Vai alla sezione dedicata al Brasile 


Spostamenti da e per l’estero 

L’Ordinanza del 2 aprile 2021, ha previsto alcune riclassificazioni sugli elenchi di Paesi di cui all’Allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021.

Consulta gli elenchi per conoscere le disposizioni che si applicano agli spostamenti da e per l'estero:

  • Elenco A  Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino 
  • Elenco B - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all' Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2
  • Elenco C - Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
  • Elenco D - Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2
  • Elenco E - Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
    Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in Brasile. Vai alla sezione dedicata al Brasile "

 

 

 

CONFINDUSTRIA CUNEO - Via Vittorio Bersezio 9 Cuneo - C.F. 80002570044
TEL 0171 455455 - FAX 0171 697544 - EMAIL info@confindustriacuneo.it - PEC direzione@pec.uicuneo.it

Informativa Privacy