Lo scorso 17 settembre è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2026/2102 che aggiorna l’Allegato I dell’EUDR.
La norma è entrata in vigore il 18 settembre 2026.
L’atto era stato adottato dalla Commissione il 13 luglio 2026 e successivamente sottoposto al periodo di scrutinio di Parlamento europeo e Consiglio. Il Regolamento aggiorna e semplifica l’elenco dei prodotti ricompresi nell’ambito di applicazione dell’EUDR, senza modificare le sette materie prime interessate dal Regolamento, ma intervenendo sui prodotti da esse derivati.
In particolare, vengono inclusi il caffè solubile, alcuni derivati dell’olio di palma e le lingue bovine congelate, mentre vengono esclusi, tra gli altri, pelli e cuoio bovini, pneumatici ricostruiti, soia destinata alla semina, alcuni prodotti in gomma, nastri trasportatori e di trasmissione e sedili per aeromobili e veicoli a motore. Per i nuovi prodotti inclusi, gli obblighi EUDR si applicheranno a partire dal 30 dicembre 2027. L’atto introduce inoltre alcune esenzioni mirate, tra cui quelle relative a rifiuti, prodotti usati o di seconda mano, determinati imballaggi e campioni destinati ad analisi e test.
Contestualmente, la Commissione ha pubblicato una versione aggiornata delle infografiche dedicate alla supply chain EUDR, che illustrano gli obblighi e le responsabilità dei diversi operatori lungo la catena di approvvigionamento.
Le infografiche aggiornate sono disponibili al seguente link.
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